Ai fini della verifica della causa di esclusione, in base alla quale non può accedere al regime forfettario colui che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, rileva l’anno di fine periodo di preavviso e non quello di comunicazione delle dimissioni. Di conseguenze,  il contribuente che ha rassegnato le dimissioni nel 2020, con fine periodo di preavviso 2021, con redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, non potrà accedere al regime forfettario nel 2021.

L’accesso al regime forfettario potrà avvenire nel 2022, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti d’accesso al regime.

I requisiti di accesso al regime forfettario

Possono accedere al regime forfetario, comma 54 e ss. della legge 190/2014 coloro che:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate),
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Solo per il primo anno dell’attività, se si opta per il regime forfettario, si tiene conto dei ricavi potenziali.

I suddetti dei requisiti devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime forfettario.

Regime forfettario: chi è escluso

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario

Inoltre, non possono accedere al regime forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Tale ultima causa di esclusione non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Sempre che non siano in corso altri rapporti di lavoro/pensione.

Su tale ultimo passaggio, nella circolare n° 10/E 2016, l’Agenzia delle entrate ha chiaro che:

ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Proprio su tale ultima causa di esclusione si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 368/2021.

La risposta n° 368/2021

La risposta n° 368/2021 del 24 maggio prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico un lavoratore dipendente che intende aprire la partita iva in regime forfetario nel 2021, ha fatto presente di avere rassegnato le dimissioni volontarie nel 2020 e di aver proseguito il rapporto di lavoro sino al 2021.

Nel rispetto del periodo di preavviso previsto da legislatore.

Il Reddito da lavoratore dipendente che ha conseguito nel 2020 è superiore a 30.000 euro.

Da qui ha chiesto se le dimissioni avvenute nel 2020 permettono di superare la causa di esclusione in base alla quale non possono accedere al regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. In considerazione del fatto che il rapporto di lavoro è cessato, a suo dire, nel 2020.

Secondo l’istante, per l’accesso al regime forfettario, è rilevante il momento in cui le dimissioni vengono consegnate (nel suo caso 2020), a prescindere dal periodo di preavviso (terminato nel 2021); di conseguenza, ritiene di poter accedere al regime forfetario a partire dall’anno di imposta 2021. Il periodo di preavviso deve essere inteso come quel periodo in cui, dopo aver rassegnato le dimissioni, il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa.

L”istante ritiene di poter accedere al forfetario già dal 2021.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate non è d’accordo con il parere espresso dall’istante.

Infatti, secondo l’Agenzia delle entrate, sulla base delle norme in essere:

nonostante, come sostenuto dall’istante, le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest’ultimo – la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.

Inoltre come chairito dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l’orientamento applicativo n. AGF073, «sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell’ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro».

Precisazioni

Dunque, ai fini dell’individuazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, rileva la fine del periodo di preavviso e non la data di consegna delle dimissioni.

Da qui, nel caso specifico, ai fini dell’accesso al regime forfettario, la causa di esclusione legata al conseguimento di redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 deve essere verificata:

  • rispetto al 2020,
  • anno in cui il dipendente ha superato la soglia compensi di 30.000 euro.

Dunque si rileva  appieno la causa di esclusione in base alla quale non possono accedere al regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Infatti, come detto sopra, tale cause di esclusione è disapplicata solo in caso di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato nel 2021. Come da fine del periodo di preavviso. Data di preavviso che prevale rispetto alla data di consegna delle dimissioni.

L’istante, il quale intende aprire la partita IVA ed esercitare attività professionale dal 2021, potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.