Sono un agente di commercio e da diversi anni opero in regime forfetario. Lo scorso anno ho superato la soglia di ricavi di 65.000 euro. Già a settembre 2020 aveva raggiunto la soglia citata. In seguito alla perdita di un mandato di agenzia, nel 2021 certamente arriverò ad un monte ricavi molto più basso. Essendo che già sono a conoscenza del fatto che non supererò la citata soglia, posso continuare ad operare in regime forfetario anche nel 2021?

I requisiti per accedere al regime forfettario: permanenza e uscita

Per accedere e permanere nel regime forfettario devono essere rispettati precisi requisiti di accesso nonchè non bisogna rientrare in determinate cause di esclusione.

Sui requisiti, accedono al forfettario i titolari di partitiva iva che nell’anno precedente di accesso al regime, hanno:

  1. conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  2. sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Ragguagliati ad anno significa che se la mia attività è iniziata ad aprile 2021 e per il 2022 voglio passare al forfettario, il limite dei 65.000 va rapportato agli effettivi mesi 2021 di attività. Nel caso specifico, 9 mesi. Il limite di ricavi/compensi da prendere in considerazione sarà pari a 43.333 euro.

Regime forfettario: le cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Tale ultima causa di esclusione non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Sempre che non siano in corso altri rapporti di lavoro/pensione.

La risposta al lettore: uscita dal regime forfettario, la valutazione prospettiva vale solo per il 1° anno

Anche chi inizia una nuova attività può accedere al regime forfetario, comunicandolo nella relativa comunicazione di inizio attività, modello AA9/12. In pratica, per il primo anno di attività,  è possibile operare in regime forfettario se si ritiene di rispettare i requisiti per accedere al regime e se non sono presenti cause di esclusioni.

Sul limite dei ricavi, il contribuente deve effettuare un valutazione prospettica sui possibili ricavi che potrà conseguire in corso d’anno.

Detto ciò, nel caso specifico del lettore non si tratta del 1° anno di attivita.

Di conseguenza, considerato che nel 2020 ha superato il limite di ricavi per accedere/permanere nel forfetario, nel 2021 non può permanere nel regime di favore.

Infatti:

il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dal comma 54  ovvero si verifica una delle cause di esclusione previste dal comma 57(circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016).

Tuttavia, nel 2022, sempre nel rispetto dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione potrà ritornare al forfettario.

Nel 2021 dovrà rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica. Si veda a tal proposito il nostro articolo Regime forfetario: la fattura elettronica è immediata dopo il passaggio al regime ordinario.