Con il messaggio numero 15/2019 l’Inps ha fornito indicazioni ai contribuenti che operano nel regime forfettario in merito alla perdita dei requisiti ex comma 82 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 per i contributi ridotti Inps. L’ente ha chiarito che il regime di contributi Inps ridotti cessa di avere effetto a partire dall’anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti per l’accesso.

Contributi Inps: le agevolazioni per il regime forfettario

Ricordiamo a tal proposito che il regime contributivo agevolato per i titolari di partita IVA in regime forfettario prevede la riduzione del 35% dei contributi da versare.

Tale agevolazione è riservata in via esclusiva ai contribuenti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti e non anche per coloro che sono iscritti alla gestione separata professionisti senza cassa. Nel caso di perdita dei requisiti per l’accesso al regime forfettario, occorre fornire comunicazione all’Inps per l’applicazione del diverso inquadramento degli importi da versare.

Il messaggio Inps numero 15/2019, pubblicato in data 3 gennaio 2019, prevede nello specifico che:

L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo

Riassumendo quindi i punti salienti prevedono che:

  • Entro il 28 febbraio di ogni anno (e non più il 31 dicembre) va comunicata all’INPS la fuoriuscita dal regime forfettario con  conseguente perdita del diritto al regime previdenziale agevolato (il maggior tempo  è stato concesso per dare modo ai contribuenti di rendersi effettivamente conto della fuoriuscita dal regime agevolato);
  • qualora le comunicazioni dovessero essere inviate dal 1° marzo in poi, esse avranno come effetto il ripristino del regime contributivo ordinario a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • la comunicazione non è necessaria ogni anno se permangano i requisiti precedentemente previsti;
  • il diritto alle agevolazioni del regime forfettario decade l’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti del regime in oggetto.