L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 299 del 27 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti un merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro su contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che costruisce e gestisce parchi eolici per la produzione di energia elettrica e che stipula atti di locazioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie su parti di terreni anch’essi agricoli su cui costruire i relativi impianti eolici.


Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro da applicare ai contratti di locazione in oggetto.

Imposta di registro: 0,5% per i terreni su cui costruire impianti eolici

La costruzione dell’impianto fotovoltaico, spiega l’Agenzia delle entrate, non comporta l’automatica classificazione del terreno quale “area edificabile”. Gli impianti fotovoltaici, sostanzialmente, possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole.
Ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi in cui la locazione del terreno sul quale verrà realizzato l’impianto fotovoltaico rientri nel regime di esenzione dall’IVA (articolo 10, comma 1, n. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’imposta di Registro è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, se ha ad oggetto un fondo rustico; nella misura del 2 per cento negli altri casi.
Infine, se l’affitto del terreno non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per la registrazione del contratto deve essere corrisposta l’imposta di registro del 2 per cento, salvo che non si tratti di fondo rustico, per il quale si applica, invece, l’imposta di registro dello 0,50%.

 

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