Lo svolgimento di attività di manutenzione su specifici impianti, pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale , anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni agevolabili con il credito d’imposta beni strumentali appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n°259 del 19 aprile, avente ad oggetto il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in caso di utilizzo all’estero dei beni agevolati.

Il credito d’imposta beni strumentali

La Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha introdotto un credito d’imposta  sugli investimenti in beni strumentali. Il credito d’imposta ha preso il posto di iper e del super amm.to. La riforma è contenuta nell’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge di bilancio per il 2020.

Sono sono agevolati gli investimenti: effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021, a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

La misura dell’agevolazione in funzione dell’investimento effettuato

La misura del credito d’imposta dipende dalla tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
  • per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
  • per i beni ordinari ossia diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La Legge di bilancio 2021, ha modificato il credito d’imposta in maniera rilevante.

Tuttavia, con acconti pagati entro il 15 novembre 2020 vale la vecchia normativa.

La risposta n° 259

La risposta, Agenzia delle entrate, n° 259 del 19 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello riguardante proprio il credito d’imposta beni strumentali di cui alla Legge di bilancio 2020.

L’istante rappresenta di aver introdotto una tecnologia innovativa, consistente in attrezzature robotizzate, comandabili da remoto, per la realizzazione del rivestimento interno delle tubazioni utilizzate per il trasporto degli idrocarburi. Tali robot sono utilizzati per la manutenzione delle tubazioni (pipeline)o per nuove pose, per conto dei propri clienti.

Tali attrezzature verrebbero utilizzati per la maggior parte del tempo in cantieri posti al di fuori del territorio nazionale.

La società italiana:

  • sviluppa e fornisce i robot il cui costo è ripartito al 50 per cento con la società estera;
  • svolge le attività necessarie nel sito di lavoro mediante l’uso dei predetti macchinari fornendo il personale necessario.

Secondo l’interpellante i suddetti beni strumentali soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n.

232, come richiamato dall’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la fruizione dell’agevolazione del credito di imposta per i beni strumentali 4.0.

L’oggetto dell’interpello

Detto ciò, il dubbio riguarda se il temporaneo utilizzo dei macchinari in cantieri situati all’estero configuri o meno una delocalizzazione ovvero un permanente trasferimento in un sito produttivo ubicato al di fuori del territorio nazionale. Ciò comporterebbe la restituzione del credito d’imposta. A tal proposito richiama alcuni documenti di prassi, tra cui la circolare n°8/e 2019. Documento di prassi che riguardava l’iper-ammortamento.

Nella circolare citata, l’agenzia delle entrate ha affermato che:

 l’espressione «destinazione a strutture produttive situate all’estero» sia equivalente, come sinonimo, a quella di “delocalizzazione”.

L’istante ha precisato che i beni strumentali rimangono destinati, come sede principale, a quella operativa della società istante, situata sul territorio nazionale, e vengono destinati solo temporaneamente ai siti esteri, in occasione della realizzazione del lavoro commissionato dai clienti.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Prima di fornire una risposta specifica, l’Agenzia delle entrate, ha richiamato il meccanismo di recapture del credito d’imposta beni strumentali. Nello specifico, in base alla disposizioni di cui a comma 193 della Legge di bilancio 2020, per un un periodo di monitoraggio che decorre dal momento di effettuazione dell’investimento e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dello stesso, il Fisco può provvedere a recuperare l’agevolazione riconosciuta in precedenza.

Ciò è ammesso nel caso in cui i beni agevolati siano:

    1. ceduti a titolo oneroso;
    2. destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (cd. delocalizzazione all’estero).

La restituzione del credito d’imposta per la parte relativa ai beni dismessi/delocalizzati, deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi.

Senza applicazione di sanzioni e interessi.

Conclusioni

L’Agenzia delle entrate apre al riconoscimento del credito d’imposta facendo delle precisazioni.

Non si applicano le disposizioni di cui al recapture nel presupposto:

  • che il luogo presso cui di volta in volta è realizzato l’intervento di manutenzione
  • non abbia le caratteristiche tali (analizzando ad esempio, beni materiali, immateriali e risorse umane) da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all’estero.

Lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non configura un’ipotesi di delocalizzazione. A condizione che detti beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana. Sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa. Al ricorrere delle suddette condizioni, l’istante potrà quindi fruire del credito d’imposta.

Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.