L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 17 del 30 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al momento di emissione della fattura elettronica nei confronti della PA per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Fatture elettroniche verso la Pa

Le fatture elettroniche nei confronti della PA per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si considerano trasmesse per via elettronica solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pubblica Amministrazione.

Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di Diritto n. 17 del 30 ottobre 2020.

Le prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

L’agenzia delle entrate, con il principio di diritto sopra richiamato, preliminarmente, ricorda quanto segue. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del Dpr Iva: “La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 ai comi 3 e 4, in base ai quali:

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Tuttavia, precisa l’Ade, la fattura elettronica nei confronti della PA, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di interscambio.

Ai fini dell’emissione, conclude l’Agenzia delle Entrate, non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della Pubblica Amministrazione.

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