Gli operatori sanitari sono soggetti a divieto di emissione della fattura elettronica. Il divieto opera in riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti dei privati. Può capitare che in seguito ad un sinistro un soggetto danneggiato, abbia necessita di ricorrere a specifiche cure mediche assistenziali.

 

Si pensi alle sedute del fisioterapista o ad altre attività di riabilitazione.

 

Se l’operatore sanitario emette fattura elettronica violando il suddetto divieto, l’assicurazione può rifiutarsi di pagare?

 

In questo articolo, noi di investire oggi, ti spieghiamo i motivi che sono alla base del divieto di fatturazione elettronica e ti diciamo che l’assicurazione deve comunque pagare la fattura anche se emessa in formato elettronico.

Operatori sanitari: il divieto di fatturazione elettronica

L’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 (e successive modifiche), prevede il divieto di emissione delle fatture elettroniche da parte degli operato sanitari:

  • per le  prestazioni erogate nei confronti delle persone fisiche,
  • i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Detto ciò, il divieto opera anche per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art.9-bis del D.L. 135/2018)

 

Il divieto opera, al momento, per gli anni 2019 e 2020.

 

Non è escluso che il divieto venga prorogato anche per il prossimo anno.

 

Ad esempio, sono interessati dal divieto di emissione della fattura elettronica:  le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, fisioterapisti, psicologi ecc.

 

Ciò comporta che le fatture emesse dagli operatori sanitari ( ad esempio fisioterapisti, medici ecc) non possono essere elettroniche e transitare dal sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate (S.d.I.).

 

Ciò vale per le prestazioni mediche effettuate da qualsiasi tipologia di operatore sanitario (persona o società):

 

  • nei confronti di persone fisiche e a queste fatturate,
  • a prescindere dall’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

Dunque, gli operatori sanitari deveno emettere fattura cartacea.

 

Ad ogni modo, il formato può essere anche elettronico ma senza utilizzare lo S.d.I. come canale di invio (Circolare, Agenzia delle entrate, n°14/e 2019).

Risarcimenti assicurativi con fatture elettroniche: le prestazioni di riabilitazione

Il divieto di emissione della fattura elettronica opera anche per le prestazioni sanitarie a cui è ricorso un contribuente in seguito ad un sinistro che lo ha visto coinvolto.

 

Ipotizziamo ad esempio che in seguito ad un incidente stradale, un contribuente abbia avuto necessità di ricorrere alla cure di un fisioterapista.

 

Quest’ultimo ha fatturato la prestazione con una fattura elettronica tramite S.d.I. violando  il divieto in commento.

 

In tale situazione, l’assicurazione può rifiutarsi di pagare la fattura intestata al contribuente che è ricorso alle cure del fisioterapista?

 

Pe rispondere a tale domanda, ci viene in aiuto il Garante della Privacy che in merito ha rilasciato apposita F.A.Q, “Nel caso in cui un operatore abbia comunque emesso nei confronti di un contribuente una fattura elettronica per una prestazione sanitaria, può una compagnia assicurativa rifiutarne il rimborso?”

 

Secondo il Garante,

 

il divieto di emettere fatture elettroniche in transito dallo S.d.I. per prestazioni sanitarie costituisce una misura di garanzia a tutela dei dati sulla salute del contribuente.  La mancata applicazione di tale misura non dovrebbe produrre ulteriori effetti negativi, neppure di carattere economico.

 

Ciò sta a significare che l’assicurazione non può rifiutarsi di pagare le fatture di risarcimenti assicurativi di fatture  elettroniche per riabilitazione.

 

Ad ogni modo, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.