Ancora per tutto l’anno 2021 ci sarà obbligo di esterometro, ossia la comunicazione (trimestrale) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, da parte degli operatori economici, contenente le operazioni IVA fatte con soggetti esteri. L’obbligo, in ogni caso, non sussiste laddove le operazioni siano documentate con bolla doganale o fattura elettronica.

A decorrere dal 2022, l’adempimento scomparirà, in quanto, la manovra di bilancio 2021 ha stabilito che dal prossimo anno

  • i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) secondo il formato della fattura elettronica.

Abolizione esterometro dal 2022: i nuovi termini di invio dei dati allo SdI

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per la fatturazione, ossia:

  • entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
  • oppure il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero che è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’abolizione esterometro

A tal proposito, nel corso di Telefisco 2021, ossia il consueto appuntamento annuale tra stampa specializzata (Sole24ore) e Amministrazione finanziaria per commentare e chiarire le novità della manovra di bilancio dell’anno, è stato chiesto di precisate cosa si intende per “data di ricezione”.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per tale deve intendersi la data di consegna del documento al cessionario/committente che ne ottiene la disponibilità.

Potrebbe anche interessarti: