Novità rilevanti per imprese e professionisti contenute nel nuovo decreto semplificazione. Entro il primo ottobre 2020, tali soggetti, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni, saranno obbligati a dare comunicazione del proprio domicilio digitale. Ma di cosa si tratta?

 

Domicilio Digitale, di cosa si tratta?

Il domicilio digitale, sostanzialmente, non è niente di più che un indirizzo di PEC o equivalente (servizi di recapito certificato) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.

Il domicilio digitale, una volta comunicato e inserito in anagrafe, fa stato e deve essere utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni soggette al Codice dell’Amministrazione Digitale (quasi tutte) per tutte le comunicazioni e notifiche al cittadino.

Attivare il proprio domicilio digitale è semplice, servirà munirsi di:

  • un’identità digitale (SPID);
  • indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un altro indirizzo equivalente (servizio elettronico recapito certificato).

A quel punto la PA e le aziende sapranno che per inviare una comunicazione avente valore legale a quella persona non serve più nessuna lettera cartacea, nessuna raccomandata.

 

Decreto Semplificazioni

L’articolo 37 del decreto Semplificazioni, relativo a “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce novità inerenti al domicilio digitale e all’obbligo di darne comunicazione entro il primo ottobre 2020.

In particolare, il decreto semplificazioni prevede l’obbligo per le imprese già costituite in forma societaria e i professionisti di dare comunicazione del proprio domicilio fiscale entro 1° ottobre 2020.

La mancata comunicazione alla data prefissata comporterà per le società l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale, oltre che l’irrogazione di sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, ad un massimo di 2.064 euro.

Per quanto riguarda i professionisti, invece, “si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza”, in un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.

 

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