Come vanno suddivise le detrazioni delle spese sostenute per le cure mediche dei figli per i genitori legalmente separati? Tra le spese straordinarie, cioè che non rientrano nell’assegno di mantenimento che il genitore non convivente versa all’altro per i figli, troviamo:

  • spese scolastiche (tasse, libri di testo, ripetizioni, gite, soggiorno di studi)
  • spese mediche non mutuabili
  • spese sportive (iscrizioni a palestre o corsi, abbigliamento e attrezzatura)

Tali spese devono essere concordate tra i coniugi e documentate dal coniuge che le ha sostenute.

Per quel che riguarda le detrazioni mediche sostenute per i figli le regole vogliono che:

  • la detrazione spetti al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa
  • se il documento che certifica la spesa è intestato ai figli la detrazione è suddivisa tra i due genitori in base al loro effettivo sostenimento della stessa (di solito al 50%)
  • se i genitori suddividono le spese mediche in misura diversa dal 50% dovranno annotare sul documento la percentuale di ripartizione della spesa.

Queste regole, ovviamente vanno ad incrociarsi con quanto stabilito dal giudice in sede di separazione per quel che riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli. Il discorso delle detrazione, è da tenere presente, è totalmente slegato dal carico fiscale che ciascun genitore ha dei figli.   Se il giudice non ha stabilito la ripartizione delle spese straordinarie dei figli stabilendo soltanto un assegno di mantenimento il genitore non collocatario dei minori sostiene le spese mediche indirettamente con la corresponsione dell’assegno di mantenimento e, in questo caso, le detrazioni delle spese mediche dei figli andrebbero suddivise in misura equa tra i due genitori. Anno scolastico: divisione delle spese tra genitori separati