Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, trova il suo fondamento nella procreazione e non nel legame affettivo/sentimentale che sussiste tra i genitori. Mantenere i propri figli è un dovere costituzionalmente riconosciuto dall’articolo 30 che dispone che ‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio’’, e anche se figli di genitori separati, ci sentiamo di aggiungere. La giurisprudenza afferma che nell’assegno corrisposto ogni mese dal genitore non convivente con i figli rientrano le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie non sono comprese e devono essere versate come extra normalmente nella misura del 50%.

Quello che spesso scatena polemiche e liti tra coniugi separati e divorziati è, però, la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Molto chiaro al riguardo è un vademecum del Tribunale di Varese che stabilisce, senza però essere vincolante, quali sono i criteri distintivi tra spese ordinarie e straordinarie. Va sottolineato, prima di passare alla distinzione delle due tipologie di spesa, che le spese straordinarie non sono individuate chiaramente dal legislatore per cui ampio spazio è dato all’intervento della magistratura che cerca di rispondere alle domande più frequenti dei genitori separati e divorziati: le spese straordinarie vanno prima concordate? Come vanno pagate le spese straordinarie? Chi prende le decisioni al riguardo? Come vanno ripartite? Gli interrogativi sono molti e proprio questo genera conflitti aspri su chi deve sostenere o meno determinate spese. In questo articolo, che vuol fungere anche da guida completa al riguardo, cercheremo di definire le spese straordinarie e quelle ordinarie riportando anche i pareri dei diversi tribunali che si sono pronunciati in proposito.    

Spese ordinarie

Il genitore non collocatario contribuisce alle spese ordinarie con l’assegno di mantenimento che paga periodicamente ai figli e sono quelle che riguardano il sostentamento e le cure ordinarie della prole.

Sono comprese nelle spese ordinarie

  • Spese alimentari
  • Spese di igiene personale
  • Spese di vestiario
  • Spese per i regali
  • Spese per gli spostamenti ubani

  Per quel che riguarda il settore scolastico/educativo vengono ricomprese nelle spese ordinarie quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria, per l’abbigliamento necessario alla frequenza scolastica (divise o grembiuli) e per lo svolgimento dell’attività sportiva a scuola, nonché la quota di iscrizione per le gite scolastiche poiché la frequenza scolastica non ha carattere eccezionale ma rientra nella vita quotidiana ed è obbligatoria e fondamentale. Nelle spese ordinarie rientra anche la frequenza scolastica con semiconvitto e le spese relative alla mensa scolastica. Pe quanto riguarda le spese sanitarie rientrano nelle ordinarie quelle relative alle visite di controllo e quelle relative all’acquisto di medicinali da banco così come le spese per la baby sitter e tutte quelle riguardanti le prestazioni sanitarie mutuabili.    

Spese straordinarie

Il contributo mensile corrisposto dal genitore non convivente non può comprendere, comunque tutte le spese relative agli avvenimenti di vita della prole. Le spese che non sono normali e prevedibili e non rientrano nella normale vita quotidiana sono considerate straordinarie. Le spese straordinarie, quindi, ricomprendono tutte le spese ulteriori rispetto al mantenimento quotidiano dei figli e sono spese che riguardano aspetti molto diversi della vita dei figli, in particolare riguardano la sfera scolastico, quella sanitaria e quella ludico-ricreativa. Nelle aule di tribunale vengono definite spese straordinarie quelle “non icorrenti e, comunque, non prevedibili in anticipo sempre che di apprezzabile importo, ad esclusione di natura voluttuaria (ossia per bisogni ludici, non strettamente necessari)” come stabilisce in una sentenza del 2010 il tribunale di Catania. In giurisprudenza il criterio che viene utilizzato per individuare concretamente le spese straordinario è quello della verifica “a contrario” o “per esclusione” rispetto alle spese comprese nell’assegno mensile e vengono erogate soltanto a copertura, occasionale, di singoli ed occasionali esborsi.

   

Le diverse sentenze: le spese straordinarie

In assenza di una normativa precisa stilata da un legislatore, come è stato anticipato all’inizio di questo articolo, è la magistratura a colmare le lacune.  Proprio per questo le sentenze rese dai diversi tribunali al riguardo appaiono significative. Il Tribunale di Roma ha affermato che le spese straordinarie riguardanti l’istruzione, la salute e le esigenze ludico/sportive vanno preventivamente concordate tranne nel caso risultino essere urgenti o per irreperibilità dell’altro genitore. Il tribunale precisa che nel concetto di spese straordinarie riguardano eventi che, anche se prevedibili, non possono considerarsi incluse nel normale mantenimento dei figli perché sono di tale rilevanza da comportare un’alterazione significativa al bilancio mensile. In tali spese il tribunale di Roma fa rientrare:

  • spese per tasse scolastiche
  • spese per tasse universitarie
  • spese per i libri di testo e materiale scolastico di inizio anno
  • spese per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura
  • spese per viaggi di piacere e di istruzione
  • spese per informatica
  • spese per motocicli e autovetture
  • spese per telefoni cellulari
  • spese per cure estetiche
  • spese sanitarie non rimborsate dal SSN