Molto spesso nelle sentenze di divorzio è stabilito che anche il genitore non affidatario debba contribuire nella misura del 50% al mantenimento dei figli non solo corrispondendo un assegno mensile ma anche per la copertura di determinate spesa extra utili allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti e che possono essere di tipo medico, scolastico, sportivo o ricreativo.
Tuttavia sulla precisa divisione tra spese straordinarie e non straordinarie le disposizioni di legge sono carenti: si tratta peraltro di ambiti dai confini piuttosto labili e in continua evoluzione.
Giurisprudenza di merito: cosa hanno deciso i giudici in tema di divisione spese per i figli di genitori divorziati
Sentenza fondamentale in questo ambito è quella della Corte di Cassazione 19 luglio 1999 n. 7672 che ha individuato nelle spese straordinarie quelle eccezionali e imprevedibili relative alla salute. Due successive pronunce dello stesso organo (Cassazione 13 marzo 2009 n.6201 e 8 giugno 2012 n. 9372) hanno esteso l’ambito a spese per esigenze non secondarie ma saltuarie per natura.
Obblighi scolastici: rientrano nell’assegno di mantenimento
Rientrano nell’importo dell’assegno mensile di mantenimento tutte le esigenze prevedibili anche se distribuite in un arco temporale più lungo, ad esempio annuale. La frequenza scolastica include anche l’acquisto di materiale didattico, il pagamento delle tasse scolastiche, l’acquisto di eventuali grembiuli, divise o tute per la lezione di educazione fisica e le quote di partecipazione alle gite.
Eventuali lezioni private dovute ad un insufficiente rendimento scolastico, anche solo temporaneo. sono invece legate ad esigenze non prevedibili e quindi rientrano in contributi extra e aggiuntivi.
Stesso discorso per controlli sanitari legati o non alla frequentazione scolastica, ad esempio accertamenti oculistici o ortopedici.