Alla definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dal D.L. Sostegni, si applicano le disposizioni in materia di lieve inadempimento. Si arriva a tale conclusione sulla base del richiamo generico alle regole di pagamento degli avvisi bonari effettuato dal D.L. Sostegni. Difatti, i contribuenti che beneficeranno della definizione agevolata potranno effettuare il pagamento del dovuto con un lieve ritardo di 7 giorni in caso di prima rata o entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima.

La definizione agevolata degli avvisi bonari nel D.L. Sostegni

L’art.5 del D.L. 41/2021 ammette la definizione agevolata delle comunicazione di irregolarità, meglio conosciuti come avvisi bonari.

Nello specifico, la definizione agevolata riguarda le comunicazioni: ex art.36-bis- per le imposte dirette ed ex art. 54-bis del DPR 602/73 per l’Iva.

Su tale ultimo punto, con gli avvisi bonari emessi in seguito a controllo automatizzato l’Agenzia delle entrate può evidenziare l’eventuale presenza di errori nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Ricevuta la comunicazione, il contribuente:

  • può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure
  • segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Se ritiene fondate le pretese del Fisco, è possibile pagare le somme dovute entro 30 giorni dalla notifica comprese di sanzioni e interessi. La sanzione è ridotta di 1/3 ossia si paga il 10% della maggior imposta anzichè il 30% pieno.

Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Gli avvisi bonari e la definizione agevolata

Il D.L. Sostegni individua con precisione gli avvisi bonari ammessi alla definizione agevolata.

Si deve trattare di avvisi bonari relativi ossia comunicazioni di irregolarità:

  1. elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd.
    decreto Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  2. che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, e non inviate per effetto della stessa sospensione, con  riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Difatti, il riferimento è agli avvisi bonari che l’Agenzia delle entrate non ha ancora notificata in forza della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. 34/2020 (come modificato dai vari provvedimenti emergenziali), decreto- legge Rilancio.

Su tale ultimo punto, gli atti tributari per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, fermo restando la loro emissione entro il 31 dicembre 2020: possono essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Nello specifico, tale proroga riguarda: atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione. Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Rientrano nella sospensione anche gli avvisi bonari.

A tal proposito, si veda il nostro approfondimento Avvisi bonari: nuova proroga dei termini di notifica.

Soggetti beneficiari della definizione agevolata

La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Non tutti i contribuenti possono beneficare della definizione agevolata degli avvisi bonari.

Infatti, la misura di favore prevista dal D.L. Sostegni riguarda  i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge Sostegni), a condizione che:

  • abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020,
  • rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020 ( tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo).

Attenzione: per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio i forfettari), ai fini della riduzione di fatturato si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini previsti per il periodo d’imposta 2020.

La procedura

La procedura di definizione agevola è piuttosto semplice.

Sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni citate, l’Agenzia delle entrate individua la platea dei beneficiari della definizione agevolata. Fatto ciò, invia gli avvisi bonari, insieme alla proposta di definizione. Difatti, viene indicata la maggiore imposta dovute e gli interessi, senza l’applicazione di sanzioni alcune.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, come da comma 11 dell’art.5 del D.L. Sostegni:

con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 1 a 10.

Il contribuente non è obbligato nè a pagare l’avviso bonario nè ad aderire alla definizione agevolata.

Infatti, se ritiene che le somme contestate non siano dovute può segnalare al Fisco, “in contraddittorio”, le ragioni per le quali rietine di non dover pagare. Rimane sempre percorribile la strada del ricorso tributario, solo dopo aver ricevuto la cartella esattoriale. Infatti, contro l’avviso bonario non può essere proposto ricorso in quanto non è considerato un vero e proprio atto impositivo. Almeno secondo il Fisco.

Definizione agevolata avvisi bonari: si al lieve inadempimento

In caso di adesione, il versamento del dovuto è effettuato secondo le ordinarie regole di pagamento delle somme dovute in seguito a controlli automatici delle dichiarazioni, D.

Lgs 462/1997. Da qui, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve essere effettuato il pagamento della prima o unica rata.

Considerando che si applicano le regole ordinarie, dovrebbe trovare applicazione sia la disciplina della rateazione degli avvisi bonari sia quella del lieve inadempimento.

A tal proposito, i pagamenti legati agli avvisi bonari possono essere così rateizzati:

  • fino ad un debito di 5.000 euro, il contribuente può richiedere fino ad 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre la soglia di 5.000 euro, la dilazione massima richiedibile è di 20 rate.

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. La scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Come opera il lieve inadempimento?

Grazie all’applicazione del lieve inadempimento, ex art.15-ter del DPR 602/73, il contribuente non decade dall’accordo con il Fisco, in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Sulla tempestività, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.

Con riferimento alle rate diverse dalla prima, si ha lieve inadempimento rispetto alla tempistica e all’entità del versamento, se:

  • il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva,
  • il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato in misura carente, per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.

Il tardivo o carente versamento può essere sanato in ravvedimento operoso, entro precisi termini.

A tal proposito, il ravvedimento può essere perfezionato entro:

  • 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;
  • il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale:
  • 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

 

In caso di versamento carente, il contribuente deve versare: l’imposta per la frazione non pagata, la sanzione commisurata alla frazione non pagata; interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo. In caso di versamento tardivo, la sanzione è commisurata all’imposta pagata in ritardo.

Se non si rispettano i suddetti termini si decade dall’accordo di definizione.

Su tale ultimo punto si rimanda al nostro approfondimento Avvisi bonari: ravvedimento anche per le singole rate.

Le suddette indicazioni operative sono fornite anche sulla base della circolare, Agenzia delle entrate. n° 17/e 2016.