Il D.L. 7/2021 sposta in avanti il termine di notifica degli atti di accertamento; in particolare gli atti tributari per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, fermo restando la loro emissione entro il 31 dicembre 2020, possono essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Il precedente D.L. 3/2021 ammetteva la notifica tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

La proroga riguarda anche gli avvisi bonari e altri atti quali quelli di recupero delle tasse di concessione governativa o il bollo auto.

Slitta in avanti anche il termine di notifica delle cartelle collegati agli avvisi bonari. Infatti si passa da una proroga di 12 mesi dei termini di notifica a una di 14 mesi.

La proroga della notifica degli atti tributari: cosa prevedeva il D.L. Rilancio?

A prevedere una sospensione della notifica degli atti tributari è stato il D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Nello specifico, in virtù delle previsioni di cui all’art.157, gli atti i cui termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno:

  • dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma
  • potevano essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Nello specifico, tale proroga riguarda: atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione. Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

La proroga ha riguardato anche gli avvisi bonari da: controllo automatico e formale delle dichiarazioni dei redditi, comunicazioni di liquidazione Iva. Lo steso dicasi per altri atti quali quelli recupero delle tasse di concessione governativa o delle tasse automobilistiche.

Tali atti avrebbero dovuto essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

La proroga disposta dal D.L. 3/2021

I termini di notifica degli atti tributari sopra citati sono stati spostati in avanti per opera del D.L. 3/2021.

Si veda a tal proposito il nostro precedente articolo Proroga al 31 gennaio 2022 dei termini di notifica degli accertamenti fiscali.

Nello specifico:

  • il D.L. Rilancio prevedeva la notifica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
  • Il D.L. 3/2021 ammetteva la possibilità di notifica nel periodo 1° febbraio 2021-31 gennaio 2022.

Difatti, la notifica poteva avvenire entro il 31 gennaio 2022 rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021.

Attenzione,  la sottoscrizione/emissione degli atti deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.
Gli atti devono essere firmati dal funzionario responsabile e protocollati. La proroga riguarda solo i termini di notifica non quelli di emissione degli atti. L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata: anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Per fare un esempio, rientrano nelle disposizioni di proroga fin qui in commento ad esempio la dichiarazione modello Redditi presentata nel 2016 in riferimento al periodo d’imposta 2015. Per tale dichiarazione gli atti di accertamento dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 (si veda l’art.43 del DPR 600/73 prima delle modifiche in essere dal 2016. Tuttavia su tale termine trova applicazione anche la proroga di 84 giorni prevista dall’art.67 comma 4 del D.L. 18/2020.

Ad ogni modo, la notifica al contribuente poteva essere effettuata tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

L’ulteriore proroga del D.L. 7/2021: proroga anche per gli avvisi bonari

E’ corretto parlare al passato perchè con il D.L. 7/2021 il Governo ha disposto un’ulteriore proroga dei termini di notifica dei suddetti atti tributari: atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione. In particolare, gli atti tributari per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, fermo restando la loro emissione entro il 31 dicembre 2020, possono essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Il precedente D.L. 3/2021 ammetteva la notifica tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

La proroga riguarda anche gli avvisi bonari e altri atti quali quelli di recupero delle tasse di concessione governativa o il bollo auto.

Infatti:

  • il D.L. Rilancio prendeva la loro notifica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
  • il D.L. 3/2021, in proroga, tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

Con il D.L. 7/2021, la notifica/invio degli avvisi bonari potrà avvenire tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Di conseguenza, sono prorogati i termini di notifica delle cartelle collegati ai citati avvisi bonari. Si passa da un proroga di 12 mesi a una di 14 mesi.

Nello specifico:

  • per le dichiarazioni presentate nel 2018 (periodo disposta 2017), le cartelle collegate a controlli automatici sulle dichiarazioni (art.36-bis del DPR 600/73 e art.54-bis del DPR 633/72) possono essere notificate entro il 28 febbraio 2023 (rispetto al  termine del 31 dicembre 2020);
  • per dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, le cartelle legati a controlli formali-36-ter DPR 600/73, possono essere notificate rispettivamente entro il 29 febbraio 2024( anziché al 31 dicembre 2022) e al 28 febbraio 2023( anziché al 31 dicembre 2021).