Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dei c.d avvisi bonari possono determinare o meno la decadenza dell’accordo con il fisco.

Ecco in chiaro quando l’omesso o il carente versamento permette di mantenere in essere la definizione del debito e l’eventuale rateazione.

I pagamenti degli avvisi bonari. ammessa la rateazione

Gli avvisi bonari sono legati ai controlli automatici e formali delle dichiarazione dei redditi, art.36 e 36-ter del DPR 600/73. Difatti non rappresentano un vero e proprio atto impositivo.

Dunque, non sono considerati quali atti autonomamente impugnabili. Le somme riprese a tassazione con gli avvisi bonari possono essere contestate solo post ricezione della cartella esattoriale. Ad ogni modo il contribuente viene messo nella condizione di far valere le sue ragioni anche prima dell’emissione della cartella.

Il versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi bonari possono essere effettuate:

  • per gli importi fino a 5.000 €, in otto rate trimestrali  di pari importo;
  • per gli importi superiori a 5.000 €, in 2o rate, sempre trimestrali e di pari importo.

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. La scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dell’avviso.

Il versamento della prima rata o in unica soluzione: il lieve inadempimento

Il lieve inadempimento, art.15 DPR 602/73,  non preclude l’accordo con il fisco e non fa cader l’eventuale rateazione accordata per le somme dovute in base all’avviso bonario. Difatti, lo stesso può essere rapportato sia alla tempestività del versamento sia all’entità dello stesso.

Sulla tempestività, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.

Come si calcolano i 7 GG?

Non si devono considerare il sabato e i giorni festivi. La scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, ipotizzando che i 7 giorni scadono di Domenica, sarà possibile effettuare il versamento della rata il lunedì successivo. Inoltre, la decorrenza/conteggio dei 7 gg è sospesa per la c.d proroga di ferragosto. Il riferimento è al periodo 1°-20 agosto.

Con riguardo all’entità del versamento, invece, si ha lieve inadempimento qualora il contribuente effettua il pagamento della prima rata in misura carente, per una frazione non superiore al 3 per cento. Comunque per un importo non superiore a diecimila euro.

Con riferimento alle rate diverse dalla prima, si ha lieve inadempimento rispetto alla tempistica e all’entità del versamento, se:

  •  il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva,
  • il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato in misura carente, per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.

Lieve inadempimento: le sanzioni applicabili

Il tardivo o carente versamento, pur lieve è comunque sanzionatile.

A tal proposito, le somme dovute, imposta(se trattasi di carente versamento), sanzione (30%) e interessi,  vengono iscritte a ruolo, salvo ricorso al ravvedimento operoso.

Il ravvedimento può essere perfezionato entro:

  • 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;
  •  il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale:
  •  90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

In caso di versamento carente, il contribuente deve versare:

  • l’imposta per la  frazione non pagata,
  • sanzione commisurata alla frazione non pagata;
  • interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo.

In caso di versamento tardivo, la sanzione è commisurata all’imposta pagata in ritardo.

La sanzione da versare in ravvedimento è individuta come da tabella successiva

Tempistica di effettuazione del versamento rispetto alla scadenza originaria   Sanzione applicabile
Ritardo fino a 15 gg 0,1% per ciascun giorno di ritardo
Tra il 15° e il 30° giorno 1,5%
Tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza 1,67%
Oltre 90 giorni dalla scadenza purché entro il termine di pagamento della rata successiva 3,75%

 

La decadenza dell’accordo con il Fisco

Il rispetto dei termini e delle condizioni sopra esposte permettono di mantenere fermo l’accordo di pagamento con il fisco anche in caso di lieve inadempimento.

Tuttavia:

  • qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario;
  • né lo esegua nei margini temporali e quantitativi del lieve inadempimento (vedi paragrafo precedente),

l’Agenzia delle entrate  procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. L’accordo con i fisco decade.

In tale caso, non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso. La sanzione sarà dunque da pagare nella misura piena del 30%.

Indicazioni rinvenibili, nella circolare, Agenzia delle entrate, n°17/e 2016.

Difatti le stesse indicazioni si applicano anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.

Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento-3% ) si determina la decadenza dalla rateazione.