Buongiorno,

nel caso si risieda già nello stesso comune ma in due vie diverse cosa si può fare per beneficiare del congedo straordinario, grazie.

 

Nel messaggio Inps 6512 del 4 marzo 2010 si conferma che il requisito della convivenza si ritiene sufficiente anche se si ha la residenza nel medesimo stabile, nello stesso numero civico ma non nello stesso appartamento. Nel suo caso, quindi, non abitando nella stessa via, la residenza dovrebbe essere cambiata.

Nella Circolare numero 32 Inps del 6 marzo 2012 si attesta, però, che il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea che risulta dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (articolo 32 DPR 223 del 1989).

La dimora temporanea si attesta iscrivendosi nel registro della popolazione temporanea, un registro particolare che permette di segnalare al Comune di aver fissato la propria dimora temporaneamente in un luogo per un certo periodo per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.

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