Buongiorno, siamo sposati in comunione di beni e residenti nello stesso comune e abitazione, ora per motivi di salute da parte di un famigliare, mia moglie tramite la legge 104 è costretta a prendere il congedo parentale per fare assistenza. Il problema è che nel suo comune non esiste uno schedario per chiedere la dimora temporanea. Quindi dovrebbe trasferire la residenza ma essendo sposati ed entrambi proprietari della nostra casa non sappiamo come comportarci. Il comune e’ obbligato a darle la dimora temporanea? Altrimenti cosa ci può consigliare.

 

Come abbiamo specificato in precedenti articoli sulla dimora temporanea, quest’ultima può sostituire il requisito della residenza nei casi di richiesta di congedo straordinario.

(Leggi anche: Congedo straordinario retribuito: come si attesta la dimora temporanea?)

La dimora temporanea risulta dall’iscrizione nello schedario della popolazione di cui parla nell’articolo 32 del DPR numero 223 del 1989 che le riporto integralmente:

“Articolo 32

Schedario della popolazione temporanea.

 1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.

2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. 4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune: a) perché se ne sono allontanate o sono decedute; b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza”.

Si tratta di un articolo contenuto in un Decreto del Presidente della Repubblica sul nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e un Comune non può semplicemente dire di non avere lo schedario in questione.

Fa in modo di averlo se un cittadino italiano ne ha bisogno visto che è uno strumento previsto da un decreto del Presidente della Repubblica.

Non vi consiglio di cambiare residenza ma di far rispettare i vostri diritti anche perché nello stesso decreto all’Articolo 57 è riportato quanto segue: “Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento. 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi. “

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