Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, è esteso a tutti i bonus edilizi (e non più soltanto alla detrazione del 110%) l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

A seguito di alcuni nuovi chiarimenti in merito alla comunicazione dell’opzione, l’Agenzia delle entrate ha appena aggiornato le procedure telematiche di comunicazione.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Edilizi, arriva il nuovo modello per la comunicazione della scelta dell’opzione cessione o sconto

Soltanto qualche giorno fa, era stato pubblicato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura, con le relative istruzioni per la sua compilazione.

Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, sostanzialmente, è stato eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”. Adesso, infatti, l’obbligo di richiedere il visto di conformità è stato esteso a tutti i bonus edilizi.

Software appena aggiornato

L’agenzia delle entrate ha fornito utili chiarimenti sui bonus edilizi con la pubblicazione, il 22 novembre 2021, di alcune Faq.

La Faq numero uno, chiarisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica alle comunicazioni trasmesse a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Proprio sulla base del chiarimento contenuto in questa Faq, la stessa Agenzia ha appena aggiornato le procedure telematiche di comunicazione delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus (software di compilazione e di controllo).

L’aggiornamento consentirà l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali, come già detto, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

 

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