Per consentire la comunicazione delle opzioni di sconto e cessione del credito bonus ristrutturazione, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro domani 26 novembre. Ad oggi la procedura è in stand-by. L’aggiornamento si rende necessario dopo che l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le spese pagate prima dell’entrata in vigore del D.L. 157/2021, decreto “Antifrode”, si applica la vecchia disciplina. Dunque niente visto di conformità nè asseverazione sulla congruità delle spese sostenute.

L’intervento del decreto Antifrode sui bonus edilizi

Con il D.

L. 157/2021, c.d decreto “Antifrode”, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante la spettanza dei bonus edilizi, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Dunque, l’obbligo di visto ci conformità che finora riguarda solo il superbonus, ora è esteso a tutti i bonus edilizi. Anche alla cessione del credito bonus ristrutturazione.

Inoltre, i professionisti devono attestare la congruità delle spese sostenute per quello specifico intervento. Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, i tecnici devono asseverare la sola congruità delle spese. Non anche i requisiti tecnici dell’intervento.

Spese pagate prima dell’entrata in vigore del D.L. “Antifrode”: niente visto di conformità

Con alcune FAQ pubblicate pochi giorni fa sul proprio sito, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito gli effetti dell’entrata in vigore del decreto “Antifrode”. Decreto che è entrato in vigore il 12 novembre. Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate qual’ è l’impatto delle nuove norme, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione dei vari bonus edilizi diversi dal superbonus, nella situazione in cui le spese siano state pagate entro l’11 novembre ma la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle suddette opzioni non sia stata ancora effettuata.

 Ebbene, in tale caso, non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione sulla congruità delle spese. Dunque, si applica la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del decreto “Antifrode”. Le stesse indicazioni valgono per le comunicazioni trasmesse entro l’11 novembre 2021. Inoltre, i relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti. Senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021. Fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

Detto cio, per consentire la comunicazione delle opzioni di sconto e cessione del credito bonus ristrutturazione, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro domani 26 novembre.