Con il D.L. 157/2020, c.d. decreto Antifrode, il Governo ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione a supporto del superbonus anche laddove il contribuente decida di indicare la detrazione in dichiarazione dei redditi; senza optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.  Quindi siamo nella situazione in cui il contribuente paga tutte le spese per i lavori effettuati dall’impresa e poi per quote annuali indica la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Considerato che sul 730, il Caf e il professionista abilitato sono già tenuti ad apporre il visto di conformità, indipendentemente dall’ammontare dei crediti da utilizzare in compensazione orizzontale o dalle detrazioni indicate in dichiarazione, è necessario il doppio visto? Quello richiesto per il 730 e quello richiesto per il superbonus.

Ebbene proprio a tale quesito, l’Agenzia delle entrate, ha risposto in una delle FAQ pubblicate ieri sul proprio portale.

L’intervento del decreto “Antifrode”

Il D.L. 157/2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” è già entrato in vigore in data 12 novembre. Introducendo regole più stringenti in materia di cessione e sconto in fattura per i vari bonus edilizi. Alcune regole, visto di conformità sulla documentazione, attestazione della congruità delle spese, non riguardano più solo il superbonus ma anche gli altri bonus edilizi.

Infatti, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i professionisti devono assicurare la congruità delle spese per tutti i bonus casa.

Superbonus in dichiarazione dei redditi: serve il doppio visto di conformità?

Soffermandoci sul primo punto, ossia sull’estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità anche laddove il contribuente riporti la detrazione in dichiarazione dei redditi, è lecito chiedersi se sia necessario il doppio visto di conformità.

Per intenderci, considerato che sul 730, il Caf e il professionista abilitato sono tenuti ad apporre il visto di conformità indipendentemente dall’ammontare dei crediti da utilizzare in compensazione orizzontale o dalle detrazioni indicate in dichiarazione, è necessario il doppio visto? Quello richiesto per il 730 e quello richiesto per il superbonus.

Ebbene, a tale quesito ha risposato l’Agenzia delle entrate con una specifica faq pubblicata ieri.

Secondo l’Agenzia delle entrate  il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione superbonus 110 . Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Attenzione però, laddove sia necessario apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi (ad esempio indicazione di crediti da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000), tale visto assorbe anche quello previsto ad hoc per il superbonus, comma 11, art.119 del D.L. 34/2020.

Stessa indicazione vale se il contribuente presenta il 730 tramite il Caf o il commercialista. In tale caso, indipendentemente dall’ammontare dei crediti da utilizzare in compensazione orizzontale o dalle detrazioni indicate in dichiarazione, il Caf o il commercialista sono già tenuti ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.

Laddove la dichiarazione dei redditi sarà presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, non sarà necessario il visto di conformità sulla documentazione del superbonus 110.