Nel 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, è ammessa la compensazione del credito Ires 2019 non compensato nel 2020. La compensazione deve avvenire nel limite massimo di 700.00 euro. In F24 deve essere indicato il 2019 come anno di riferimento del credito.

In sintesi, sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°336 del 12 maggio 2021.

L’utilizzo dei crediti in compensazione: imposte sui Redditi e Iva con le stesse regole

L’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale ossia tra imposte e tributi tra loro differenti, ad esempio Irpef su Iva, deve avvenire secondo regole ben precise.

La prima regola riguarda la tempistica di utilizzo.

Da quando i crediti riportati nella dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati?

I crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, modello Redditi, possono essere utilizzati: per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Difatti, i crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati in compensazione già dal 1° gennaio successivo alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Ad esempio, i crediti riportati nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, potevano essere utilizzati già dal 1° gennaio 2021.

L’utilizzi in compensazione è ammesso se:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

I limiti quantitativi: l’utilizzo oltre la soglia di 5.000 euro

Per l’utilizzo in compensazione orizzontale in F24 di crediti per importi superiori a 5.000 €, le regole previste per i crediti Iva si applicano anche ai crediti derivanti dalle imposte sui redditi, Ires e Irpef. L’estensione della disciplina ai crediti da imposte sui redditi è avvenuta con il il D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale).

Difatti, tale decreto ha esteso le regole di utilizzo previste per i crediti Iva ai crediti da imposte sui redditi, Irpef e IRes

Di conseguenza, anche per i crediti da imposte sui redditi:

  • è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • lo stesso credito potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fino a 5.000 €, la compensazione orizzontale ( ad esempio Irpef su Iva, Ires su Iva ecc) può avvenire liberamente.

Senza che sia necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo.

Attenzione: il limite di 5.000 va rapportato al credito utilizzato o che si intende utilizzare in compensazione orizzontale.

Come già ribadito in altri precedenti approfondimenti sul tema: in termini pratici, non bisogna considerare il valore nominale del credito ma il suo utilizzo effettivo. Se ad esempio, so di aver maturato un credito di 8.500 € ma ne utilizzerò “solo” 5.000, non sarà necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo.

L’apposizione del visto di conformità e i limiti di utilizzo in F24

L’utilizzo dei crediti oltre la soglia di 5.000 euro non soggiace solo alla regola della preventiva presentazione della dichiarazione.

Infatti, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere anche l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito stesso (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014).

Inoltre, la compensazione in F24 va eseguita utilizzando solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel e Fisconline).

In alternativa al visto di conformità, le società possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile oltre al rappresentante legale o, in sua mancanza, a colui che ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale (Guida visto di conformità)

Anche per il 730 sono previste specifiche regole per l’utilizzo del credito oltre soglia di 5.000 euro.

Il limite max di crediti e contributi compensabili

Ulteriori limiti all’utilizzo dei crediti in compensazione riguarda la compensazione annua.

A partire dall’anno 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi previdenziali rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Solo per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale.

Difatti, il limite è stato innalzato a un milione per il periodo d’imposta 2020.

Ai credito d’imposta di natura agevolativa (quadro RU) si applica comunque il limite di 250.000 € annuo.

La risposta n° 336/2021

Proprio sull’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale in F24, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 336/2021. Nello specifico, una società ha fatto presente di aver chiuso «la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, Unico 2020 SC, con un credito IRES di importo rilevante. La dichiarazione è stata firmata dal legale rappresentante e dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, quest’ultimo ha anche apposto la firma per attestazione.

La società istante ha compensato complessivamente crediti IRES ed IRAP 2019, utilizzando il modello F24, nell’anno solare 2020, fino all’importo massimo consentito dall’art. 147 del D.L. 34 del 19.05.2020, per la cifra di Euro 1.000.000,00. Tale articolo, in riferimento al periodo d’imposta 2020, aveva portato il limite di compensazione, ex art.34, Legge 388/2000, da 700.000 euro ad 1.000.000.

Il limite alla compensazione di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente.

Dunque non singolarmente per ciascun credito d’imposta.

Detto ciò, la società ha chiesto se è possibile compensare ulteriori 700.000 euro del credito IRES 2019, limite massimo consentito per il periodo d’imposta 2021, sin dai primi mesi dell’anno 2021 e, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

Per intenderci, è ammessa la compensazione del credito Ires 2019, nel 2021 è fino al 30 novembre, termine di presentazione del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020?

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di utilizzare il credito Ires 2019 anche nel 2021.

L’utilizzo deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni operative:

  • i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, che nel 2020 non sono stati compensati perché raggiunto il tetto di 1 milione di euro, possono essere compensati nel 2021,
  • indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019.

L’utilizzo è ammesso fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d’imposta 2020), dove i crediti residuali, al netto di quanto già utilizzato in compensazione saranno “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità, sarà cioè verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione.

Di conseguenza, i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono, con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700mila euro per l’anno solare 2021.