Indipendentemente dall’importo che intendiamo utilizzare in compensazione, se presentiamo il 730 precompilato tramite il CAF o tramite il nostro consulente di fiducia, tali soggetti sono tenuti ad apporre il visto di conformità. Anche se l’eventuale credito indicato in compensazione nel quadro I non è superiore a 5.000 euro. Anche se non sono indicati crediti in compensazione.

Tuttavia, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000.

Le regole di compensazione dei crediti da imposte sui redditi

I crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, modello Redditi  possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Difatti, i  crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati in compensazione già dal 1° gennaio successivo alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Ad esempio, i crediti riportati nel prossimo modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, potevano essere utilizzati già dal 1° gennaio 2021.

A tal fine, è necessario che:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

L’utilizzo dei crediti oltre la soglia di 5.000 euro.

Per l’utilizzo in compensazione orizzontale in F24 di crediti per importi superiori a 5.000 €, il D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha esteso le regole di utilizzo previste per i crediti Iva ai crediti da imposte sui redditi.

Difatti, anche per i crediti da imposte sui redditi:

  • è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • lo stesso credito potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fino a 5.000 €, la compensazione orizzontale ( ad esempio Irpef su Iva, Ires su Iva ecc) può avvenire liberamente.

Senza che sia necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo.

Attenzione: il limite di 5.000 va rapportato al credito utilizzato o che si intende utilizzare in compensazione orizzontale. In termini pratici, non bisogna considerare il valore nominale del credito ma il suo utilizzo effettivo. Se ad esempio, so di aver maturato un credito di 6.500 € ma ne utilizzerò “solo” 4.000, non sarà necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo.

Tale precisazione è importante perché, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere anche l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014).

A partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare. Il limite è stato innalzato a un milione per il periodo d’imposta 2020. Ai credito d’imposta di natura agevolativa (quadro RU) si applica il limite di 250.000 € annuo.

730 precompilato: le regole di compensazione

Anche in riferimento al 730 precompilato o ordinario, il contribuente può utilizzare gli importi a credito risultanti dal dichiarativo:

  • in compensazione in F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta rispetto a quella liquidata nel 730, ad esempio per pagare l’IMU (F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta liquidata nel 730(Irpef).

Nell’ultimo caso, non è necessario presentare l’F24. La compensazione avviene direttamente in dichiarazione.

Circa l’utilizzo in compensazione, vale sempre la regola in base alla quale per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Tuttavia per il 730 ci sono delle sostanziali differenze rispetto al modello Redditi.

Il visto di conformità sul 730

Indipendentemente dall’importo che intendiamo utilizzare in compensazione, se presentiamo il 730 precompilato tramite il CAF o tramite il nostro consulente di fiducia, tali soggetti sono tenuti ad apporre il visto di conformità. Anche se l’eventuale credito indicato in compensazione nel quadro I non è superiore a 5.000 euro. Anche se non sono indicati crediti in compensazione.

Dunque, il 730 ha delle regole ad hoc circa l’applicazione del visto di conformità.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. Le istruzioni del 730/20201 considerano il visto di conformità come una “certificazione di correttezza dei dati”.

E’ lecito chiedersi come comportarsi laddove dal nostro 730 precompilato risulta un credito da utilizzare in compensazione orizzontale per un importo superiore a 5.000 euro.

E’ necessario un doppio visto di conformità? Chi deve inviare la dichiarazione con il visto di conformità

Non è necessario un doppio visto di conformità.

Infatti, come ribadito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°19/E 2020,

In caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore a 5.000 euro, per l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Dunque, è sufficiente il visto di conformità che già sono tenuti ad apporre sul 730 Caf e professionisti abilitati, indipendentemente dal credito da compensare.

Attenzione però, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000. In tale caso mancherebbe il visto di conformità.

Quando esce il 730 precompilato ?

Infine, pare utile ricordare che il 730 precompilato sarà messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate a partire dal 10 maggio.