Con l’introduzione dell’obbligo di acquisire l’asseverazione congruità prezzi (oltre che il visto di conformità) anche per bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per sconto in fattura o cessione del credito, è sorto il problema di quali siano i valori massimi (prezzari) cui i tecnici debbano far riferimento ai fini del rilascio dell’asseverazione stessa, nel frattempo che il Ministero emani il nuovo decreto di riferimento.

A spazzare via i dubbi ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate.

Perché serve l’asseverazione

Al fine di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali legate ai bonus per lavori edili sugli immobili, il legislatore, con il decreto – legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione congruità prezzi anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%.

Tale obbligo, scatta solo laddove si decida di optare per cessione del credito o sconto in fattura e, dunque, non anche laddove si decida di godere dello sgravio fiscale nella forma della detrazione in dichiarazione dei redditi.

In merito alla decorrenza della novità, invitiamo al leggere il nostro articolo Cessione del credito e sconto in fattura: decorrenza visto e asseverazione in chiaro.

Visto e asseverazione, invece, erano già previste per il bonus 110% (novità tuttavia, anche in tale ambito).

Serve un nuovo decreto per il prezzario

Lo stesso decreto contro le frodi fiscali, tuttavia, prevede che, ai fini del rilascio dell’asseverazione congruità prezzi, a fronte dei bonus casa diversi dal 110%, occorre che i tecnici abilitati al rilascio facciano riferimento ai prezzari che saranno stabiliti con un nuovo decreto del Ministro della Transizione Ecologica

da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto 157 del 2021.

Tale previsione normativa ha mandato in tilt gli addetti ai lavori ed i contribuenti stessi, in quanto avrebbe significato blocco delle pratiche di cessione e sconto in fattura fino ad emanazione del predetto decreto, non avendo, i tecnici, i prezzi di riferimento per il rilascio dell’asseverazione necessaria (vedi anche Cessione credito e sconto in fattura bloccati fino a gennaio 2022: ecco il perché).

Asseverazione congruità prezzi: cosa dice l’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato, in una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale il 22 novembre 2021, che fino all’emanazione dei nuovi prezzari è possibile far riferimento, ai fini della congruità prezzi, al decreto MISE del 6 agosto 2020 (emanato in ambito bonus 110%).

Inoltre, la stessa Amministrazione finanziaria, ricorda che nell’attesa dell’adozione dei decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Potrebbero anche interessarti: