L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura, è partito dal 12 novembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto contro le frodi).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata ieri, 22 novembre 2021, sul proprio sito istituzionale, ne chiarisce meglio la decorrenza.

Obbligo di visto conformità e asseverazione

Il menzionato decreto – legge n.

157 del 2021, contenente misure finalizzate a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali emerse negli ultimi mesi nel campo dei bonus fiscali per i lavori sulla casa, ha stabilito che, anche a fronte di lavori edili sulla casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.), se si intende optare per cessione del credito o sconto in fattura, a differenza di prima, occorre acquisire

Per il bonus 110%, invece, il visto e l’asseverazione erano già previste

Cessione del credito e sconto in fattura: l’esatta decorrenza delle novità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la novità di cui al paragrafo precedente si applica “alle comunicazioni delle opzioni da farsi all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021”. Si sottraggono a tale regola le spese già pagate alla data dell’11 novembre 2021 con comunicazione ancora da farsi.

In dettaglio, a seguito di tale precisazione il quadro delineato dall’Amministrazione finanziaria è il seguente, in caso di opzione per sconto o cessione riguardante gli altri bonus casa diversi dal 110%:

  1. spese pagate prima del 12 novembre 2021 con comunicazione dell’opzione ancora da farsi, non sono necessari visto e asseverazione
  2. in caso di spese pagate dopo l’11 novembre 2021, c’è obbligo di visto ed asseverazione
  3. laddove si tratti di spese pagate prima del 12 novembre 2021 e per le quali è già fatta, prima di tale data, la comunicazione dell’opzione (con ricevuta di accoglimento) non c’è alcun obbligo di integrare con visto e asseverazione.

Si precisa che nel caso di cui al punto 1) è altresì indispensabile che risulti effettivamente esercitata l’opzione per la cessione (attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario), o per lo sconto in fattura (mediante la relativa annotazione nella fattura stessa). Il tutto deve avere data antecedente al 12 novembre 2021.

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