Diventa più tortuosa la strada per i contribuenti che intendono optare per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte dei bonus previsti per i lavori sulla casa.

Causa di tutto ciò è il decreto – legge, approvato, il 10 novembre 2021, contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

L’opzione per lo sconto o la cessione del credito

Ricordiamo, in primis, che per spese sostenute nel 2020 e 2021, è data possibilità, per i lavori edilizi sulla casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario), di optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:

  • lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi
  • oppure la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.

La legge di bilancio 2022 prorogherà sia i bonus sia le due facoltà di opzione.

Stessa cosa dicasi per le spese relativa ad interventi rientranti nel superbonus 110%.

Tutti i bonus casa con visto di conformità

Il decreto approvato il 10 novembre 2021, allarga il perimetro applicativo del visto di conformità, che fino ad oggi era previsto solo in ambito superbonus 110% nell’ipotesi di opzione per sconto in fattura o cessione del credito (vedi anche Visto di conformità superbonus 110%, le novità del decreto contro le frodi).

L’obbligo del visto di conformità è esteso, invece, ora anche agli altri bonus casa laddove il contribuente opti per lo sconto o cessione.

A chi rivolgersi

Pertanto, chi esegue lavori sulla casa e intende goderne nella forma dello sconto o cessione deve preoccuparsi di acquisire il visto. A tal fine, questi può rivolgersi (in quanto soggetti abilitati al rilascio) a:

  • soggetti scritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  • iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
  • Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati (CAF)
  • altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili)
  • iscritti nel registro dei revisori legali (novità introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022).

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