Arriva la stretta sui controlli per evitare frodi fiscali nell’ambito delle detrazioni per i lavori edili sulla casa. Si allarga il campo di applicazione del visto di conformità nel superbonus 110%.

A prevederlo è il decreto – legge approvato ieri, 10 novembre 2021, dal Consiglio dei Ministri.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Secondo la normativa del superbonus 110%, il contribuente può, in luogo della detrazione fiscale, optare per:

  • lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi
  • la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Esteso il visto di conformità nel superbonus 110%

La disciplina previgente il decreto-legge in commento, stabiliva obbligo di acquisire il visto di conformità superbonus 110% in caso di opzione per lo sconto o la cessione. Non prevedeva, invece, il visto nell’ipotesi di utilizzo del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Poiché sono stati registrati numerosi casi di frodi in ambito superbonus 110%, con il nuovo decreto, il legislatore ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nell’ipotesi di detrazione fiscale salvo il caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente da contribuente (anche precompilata) o tramite sostituto d’imposta.

E’ altresì stabilito che l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Potrebbero anche interessarti: