L’Agenzia delle Entrate, in ambito bonus casa (ristrutturazione, bonus 110%, bonus facciate, ecc.) potrà sospendere, per 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Lo stabilisce il decreto – legge, approvato ieri, 10 novembre 2021, contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Lo stesso provvedimento definisce anche come sono individuati i profili di rischio.

Perché il decreto anti-frode

A causa di numerosi comportamenti fraudolenti dei soggetti coinvolti nelle pratiche di cessione del credito (dal contribuente che cede il credito fino alle imprese esecutrici dei lavori e dei cessionari coinvolti), il legislatore si è visto costretto ad intervenire introducendo una serie di misure di contrasto.

In particolare si è deciso di scendere in campo nelle ipotesi di opzione per la cessione del credito e dello sconto in fattura, estendendo l’ambito di applicazione del visto di conformità (vedi anche Visto di conformità esteso a tutti i bonus casa: più controlli sui lavori) ed introducendo la possibilità di un controllo preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

I controlli preventivi nella cessione del credito e sconto in fattura

Il decreto anti frode stabilisce, quindi, che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

A tal proposito, ricordiamo che, in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito, tale opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Ma quali sono i profili di rischio che possono far scattare la sospensione di 30 giorni?

Come sono individuati i profili di rischio

In dettaglio, lo stesso provvedimento stabilisce che tali profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi ai seguenti fattori:

  • diversa tipologia dei crediti ceduti
  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
  • soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati
  • informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Laddove il controllo non confermi la presenza di rischi, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, quest’ultima sarà sbloccata e, quindi, si procede alla cessione del credito.

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