L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus casa diversi dal superbonus, deve attestare anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il bonus 110, o riguarda solo la congruità delle spese?

E’ questa la FAQ cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta sul proprio sito istituzionale nella giornata di ieri, 22 gennaio 2021, chiarendo dubbi sia ai contribuenti beneficiari dei bonus sia agli addetti ai lavori (tecnici abilitati al rilascio dell’asseverazione).

Perché più controlli

Con l’intento di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali emerse negli ultimi mesi nel campo dei bonus fiscali per i lavori sulla casa, il legislatore, con il decreto – legge n. 157 del 2021, ha stabilito che, anche a fronte di lavori edili sulla casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.), se si intende optare per cessione del credito o sconto in fattura, a differenza di prima, occorre acquisire

  • il visto di conformità
  • l’asseverazione.

L’asseverazione è rilasciata dai tecnici abilitati a farlo (si tratta di ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

Bonus casa diversi dal 110%: cosa attesta l’asseverazione

A differenza di altri bonus casa, ricordiamo che, per il bonus 110% il visto e l’asseverazione erano già previsti.

Tuttavia, con riferimento all’asseverazione, la norma riguardante il 110, fa riferimento espressamente ad asseverazione riferita sia ai “requisiti tecnici” sia alla “congruità delle spese ai prezzi”.

Il decreto – legge n. 157 del 2021, invece, per quanto riguarda gli altri bonus casa diversi dal 110%, in merito all’asseverazione si riferisce alla sola congruità delle spese ai prezzi. Dunque, in questo caso, l’asseverazione non deve attestatore anche il rispetto dei requisiti tecnici (fermo restando che, comunque, questi devono essere rispettati dal beneficiario del bonus stesso).

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