Per i bonus casa (ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.) il legislatore, al fine di contrastare abusi nell’ambito delle agevolazioni fiscali, ha introdotto delle novità con il decreto-legge n. 157 del 2021, nelle ipotesi di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Lo stesso decreto, in ambito superbonus 110%, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nell’ipotesi di utilizzo del beneficio nella forma della detrazione fiscale (vedi anche Visto di conformità superbonus 110%, le novità del decreto contro le frodi).

Le novità del decreto contro le frodi

I bonus casa, possono essere goduti, attualmente e anche per i prossimi anni (legge di bilancio 2022), in alternativa alla detrazione fiscale, come:

  • sconto in fattura, da parte dell’impresa che esegue i lavori, la quale a sua volta recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione oppure cedere ulteriormente a terzi
  • cessione del credito, a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi acquisisce il credito) potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Già prima del decreto-legge 157 del 2021, l’opzione per lo sconto o cessione del credito, in ambito superbonus 110% richiedeva l’obbligo di acquisire il visto di conformità. Il citato decreto ha esteso, dal 12 novembre 2021, tale obbligo ora anche in caso di utilizzo nella forma delle detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Nulla cambia, invece, in merito all’asseverazione del tecnico abilitato, la quale continua ad essere necessaria indipendentemente dal modo in cui si utilizza il bonus 110.

Lo stesso decreto – legge porta novità anche per altri bonus casa diversi dal 110 (ristrutturazione, facciate, ecc.), estendendo anche qui, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione attestante la congruità dei prezzi. Il visto e l’asseverazione, tuttavia, serviranno solo in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito (e non anche, dunque, in casi di utilizzo come detrazione fiscale).

Gli step dello sconto in fattura per i bonus casa

Nel caso in cui si dovesse decidere per lo sconto in fattura, dunque, la prima cosa da fare è chiedere all’impresa che esegue i lavori se è disposta ad accordare tale sconto. Laddove l’impresa dia risposta positiva, lo sconto sarà pari alla detrazione spettante (salvo nel caso del 110% dove lo sconto non può superare il 100% della spesa fatturata).

Una volta avuto il via libera dall’impresa, il secondo passo è trovare chi rilascia il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, CAF, revisori, ecc.) e l’asseverazione (geometra, ingegnere, architetto, ecc.).

Terzo step, è quello di effettuare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, Adempimento questo che deve essere eseguito entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (vedi anche Cessione del credito bonus casa: chi invia la comunicazione il commercialista o il contribuente?).

Ricordiamo, infine, che il pagamento della fattura di spesa (ossia quello che resta dopo l’applicazione dello sconto) deve essere eseguito con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

  • causale di versamento
  • dati del beneficiario del bonus casa
  • dati fiscali dell’impresa beneficiaria del bonifico stesso.

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