Con l’introduzione dell’obbligo di acquisire il visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura esercitata a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, anche per bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.) cambia il modello di comunicazione dell’opzione e cambia il soggetto tenuto ad effettuare l’adempimento.

Il visto di conformità per gli altri bonus casa

Ad estendere l’obbligo del visto di conformità anche altri bonus casa, nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito o sconto il fattura, è stato il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, approvato dal Governo il 10 novembre 2021.

Il modello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, dunque, ora cambia recependo la citata novità.

Non cambia il termine di comunicazione che, continua ad essere quello del 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (vedi anche Bonus casa, entro quando comunicare la cessione del credito).

Chi deve fare la comunicazione di cessione del credito

A seguito della novità inerente il visto, la comunicazione dell’opzione, così come era previsto in caso di bonus 110, ora anche per gli altri bonus casa, deve essere eseguita:

  • da chi rilascia il visto di conformità (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) laddove trattasi di lavori eseguiti su singole unità immobiliari
  • dall’amministratore di condominio (anche tramite intermediario abilitato) o da chi rilascia il visto di conformità, laddove trattasi di interventi eseguiti su parti comuni condominiali.

In ogni caso, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

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