Tassa di possesso. Così si chiama. Ci riferiamo al canone RAI e per possesso ci riferiamo al televisore. Il canone deve essere pagato quando in casa c’è il televisore e ciò a prescindere da se si guardino o meno i canali RAI.

Poi ci sono i residenti all’estero che hanno casa in Italia e ci vengono per brevi periodi dell’anno e a volte nemmeno tutti gli anni. Anche loro devono pagare la tassa? Possono chiedere l’esenzione visto che non hanno residenza e dimora nel nostro Paese?

La tassa oggi

Il canone RAI oggi ammonta a 90 euro annui.

Si paga con addebito diretto nella bolletta della luce. Ciò in quanto, dal 2016, c’è la presunzione che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale domestica si presume anche possessore di TV e, quindi, come tale deve pagare la tassa allo Stato.

L’addebito è in 10 rate da 9 euro, per chi ha fattura mensile ovvero 5 rate da 18 euro per chi ha fatturazione bimestrale. È possibile per alcuni pensionati anche chiedere in alternativa, l’addebito canone RAI sulla pensione.

Ad ogni modo, se si è intestatari di utenza elettrica ma in nessuna casa, il nucleo familiare ha televisore, è possibile chiedere l’esenzione inviando all’Agenzia Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione. In questo modo si evita l’addebito della tassa in bolletta.

Ci sono poi coloro che devono pagare il canone RAI con F24. È il caso dell’inquilino con contratto della luce ancora intestato al proprietario. In tale ipotesi, poiché in quella casa a possedere la TV è l’inquilino è quest’ultimo che deve pagare la tassa per quel televisore. E non essendo intestatario di utenza e, dunque, non potendo ricevere addebito in bolletta, l’inquilino dovrà provvedere in prima persona a versare.

Il canone RAI residenti all’estero, c’è esenzione?

La legge di bilancio 2024, ridurrà dal prossimo anno il canone RAI a 70 euro annui.

Nulla, invece, ancora si fa per coloro che risiedono all’estero e che hanno immobili in Italia con utenza elettrica intestata.

Per il canone RAI non vale la residenza o dimora. Perché scatti l’obbligo di pagare la tassa è sufficiente che il contribuente sia intestatario di utenza elettrica e che in casa (qualsiasi casa) sia presente il televisore.

Quindi, anche il residente all’estero che ha una TV nella casa in Italia in cui è intestatario di utenza, riceverà la bolletta della luce con addebito del canone RAI. Ciò anche se per assurdo in quella casa ci viene una volta ogni due anni e una volta ogni due anni solo per pochi giorni accende il televisore. L’unico modo per sottrarsi all’addebito e togliere la TV e inviare all’Agenzia Entrate la dichiarazione sostitutiva di NON detenzione.

Ad ogni modo, se ci sono i requisiti, valgono anche per i residenti all’estero i casi di esenzione. Come, ad esempio, l’esenzione canone RAI over 75.

Riassumendo…

  • il canone RAI è una tassa sul possesso del televisore
  • vale la presunzione che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume possessore di TV e quindi deve pagare la tassa
  • si paga con addebito sulla bolletta della luce
  • se il nucleo familiare non possiede in nessuna casa alcun televisore, è possibile evitare il canone inviando all’Agenzia Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione
  • anche chi risiede all’estero e possiede TV nella casa in Italia deve pagare il canone RAI.