Risolta la questione circa la detraibilità o meno del costo riferito al visto conformità e asseverazione in ambito bonus casa. A mettere pace è il decreto n. 157 del 2021 nella sua fase di conversione in legge.

Visto conformità e asseverazione bonus casa

Il citato decreto (in vigore dal 12 novembre 2021) ha esteso l’obbligo di acquisire visto di conformità e asseverazione congruità prezzi nel caso di opzione per sconto in fattura o cessione credito anche per quei bonus casa diversi dal 110%. Stiamo parlando, quindi, ad esempio di:

  • bonus ristrutturazione
  • bonus facciate
  • ecobonus ordinario
  • sismabonus ordinario
  • installazione impianti fotovoltaici
  • installazione di colonine ricariche veicoli elettrici.

Non servirà visto e asseverazione, invece, nell’ipotesi di utilizzo dei citati benefici nella forma delle detrazione fiscale.

La detraibilità della spesa

A seguito della novità, si era aperta la questione sul fatto che nessuna specifica disposizione prevedesse che il costo sostenuto dal contribuente per l’acquisizione del visto conformità e dell’asseverazione (quindi, l’onorario chiesto dal professionista per il rilascio) potesse considerarsi tra le spese detraibili.

La questione è risolta dalla legge di conversione del decreto contro le frodi in commento, stabilendo che i citati costi possono farsi rientrare tra quelli detraibili nella stessa misura del bonus. Pertanto, se, ad esempio, il visto di conformità e l’asseverazione riguardano il bonus ristrutturazione, il costo per la loro acquisizione è detraibile (ossia forma oggetto di cessione) al 50% così come se trattasi di bonus facciata 90% l’onere diventa detraibile al 90%.

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