L’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per i bonus casa diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito, ha portato con se numerosi dubbi in merito alla sua decorrenza ed al suo ambito applicativo.

Ad esempio ci si chiedeva se la novità riguardasse anche l’ipotesi in cui l’opzione di cessione del credito sia fatta con riferimento alle rate di detrazione dopo il 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore della novità).

L’opzione di cessione per le rate residue

L’opzione per la cessione del credito può riguardare l’intero importo della detrazione oppure anche le rate residue di detrazione. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Esempio

Un contribuente nel 2020 ha sostenuto spesa per il bonus facciate. Quest’ultimo, si concretizza in una detrazione fiscale (90% della spesa) da ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Il contribuente, gode delle prime due rate di detrazione in dichiarazione dei redditi (quindi 2020 e 2021). Per le restanti decide di optare per la cessione del credito.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Il visto di conformità e l’asseverazione per i bonus diversi dal 110%

Il decreto – legge n. 157 del 2021, contenente misure volte a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali legate a lavori edili, ha introdotto, rispetto a quanto previsto prima, l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi, anche per i bonus casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.), laddove si decida di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 202 e l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 16/E del 2021) ha precisato che la novità si applica alle comunicazioni di opzione da inviarsi dopo l’11 novembre 2021 (vedi anche Visto e asseverazione per lavori no bonus 110: attenzione alla data della fattura).

Nello stesso documento di prassi è anche chiarito che l’obbligo di visto di conformità e asseverazione si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione (tra cedente e cessionario) si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

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