La cessione del credito può avvenire anche per singoli stati di avanzamento lavori, SAL. Da qui, il credito collegato ai singoli SAL, ha una propria autonomia e ciò comporta che lo stesso può essere ceduto separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.

Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/E.

Si tratta di un chiarimento molto importante che da la possibilità alle imprese, ma anche ai contribuenti, di monetizzare più agevolmente i crediti derivanti dai lavori effettuati.

La cessione del credito

Ad oggi la cessione del credito anche da sconto in fattura è ammessa nel rispetto delle seguenti regole:

  • la prima cessione è libera nel senso che può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche estraneo ai lavori;
  • la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Una volta che sono in possesso del credito, le banche e gli altri soggetti qualificati possono cedere il credito ai propri clienti business. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Le cessioni successive alla prima (prima cessione) potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Dunque la cessione è ammessa anche per singola rata. Il numero delle rate corrisponde agli anni in cui teoricamente deve essere suddivisa la detrazione in dichiarazione dei redditi. Ad esempio se il credito è collegato al bonus ristrutturazione, il credito sarà composto da 10 rate. Queste possono essere cedute anche singolarmente.

Le singole rate non possono essere frazionate. Dunque, il divieto di cessione parziale riguarda le singole rate.

Tali indicazioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Attenzione, alle comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, non si applicano:

  • il divieto di cessione parziale e
  • la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

Cessione indipendente anche per per SAL

Nella circolare n°19/E, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità in commento rapportandole ai singoli stati di avanzamento lavori.

Da qui, come noto,  l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

Detto ciò:

  • il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed
  • è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi.

Senza che ciò comporti la violazione del divieto di cessione parziale del credito.  Fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.