Il mercato dei crediti edilizi è in una fase di stallo. A oggi, sembrerebbe che solo due banche stiano accettando nuove pratiche di cessione. Da qui, le imprese e i professionisti che hanno il portafoglio crediti pieno non sanno come monetizzare i lavori effettuati. E’ chiaro che senza liquidità non potranno continuare i lavori su cantieri già avviati né avviarne di nuovi. A ciò si aggiungono le ultime novità in materia di superbonus 2023; con la riduzione delle aliquote agevolative dal 110% al 90%.

Si tratta di un vero e proprio smantellamento del 110.

Anche le ultime novità introdotte dal DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, non permettono di superare il blocco del mercato dei crediti, ma danno solo la possibilità di utilizzare i crediti edilizi da superbonus su un orizzonte temporale più lungo.

Da qui, è lecito chiedersi di cosa ci sarebbe bisogno per sbloccare realmente la situazione.

La cessione del credito. Le regole attuali

Per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applicano le seguenti regole:

  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Dal punto di vista pratico, in fase di caricamento sulla Piattaforma:

  • i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo;
  • in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa ( 5 rate superbonus, 10 rate bonus ristrutturazione, ecc.).

A ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma. Tale codice univoco, ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Dunque, ciò significa che le cessioni successive potranno avere a oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) possono essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Cosa non funziona? I possibili cambiamenti

L’ultimo decreto Aiuti-quater, consente alle imprese, alle banche, ai contribuenti, ecc. che hanno rilevato un credito da superbonus 110, di suddividere il credito acquisito dal contribuente. Il limite massimo è di 10 quote annuali. In tal modo, l’impresa ha a disposizione 10 anni anziché 5 (o 4) per utilizzare il credito ai fini del pagamento di imposte e contributi previdenziali.

La novità riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022. Ovviamente quelli non ancora utilizzati in compensazione.

Tuttavia però tale novità non aiuta le imprese ad alleggerire il proprio portafoglio crediti ma solo a utilizzarlo su un orizzonte temporale più lungo.

Da qui, è evidente che c’è bisogno di altro. Soprattutto dopo che anche Poste ha chiuso i rubinetti.