I controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate volti a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, ed in particolare nelle ipotesi di cessione del credito, non interessano solo i bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, bonus 110%, ecc.) ma anche altri bonus.

Vediamo quali.

Cosa prevede il decreto contro le frodi per la cessione del credito

Il decreto – legge n. 157 del 2021, c.d. decreto contro le frodi fiscali, entrato in vigore il 12 novembre 2021, stabilisce che, l’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Se, dal controllo preventivo, i rischi risultano confermati, la comunicazione di cessione del credito non si considera effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione stessa.

Laddove, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione (30 giorni), la cessione del credito produce gli effetti previsti.

Elenco bonus soggetti a controllo preventivo

I controlli preventivi nel campo della cessione del credito previsto dal citato decreto contro le frodi fiscali, riguarda i bonus di cui agli art. 121 e 122 di cui al decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2021), quindi:

  • i bonus casa (art. 121 decreto Rilancio)
  • altri bonus che prevedono la possibilità di cessione del credito (art. 122 decreto Rilancio), ossia:
    • credito d’imposta per negozi e botteghe
    • tax crediti per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
    • bonus sanificazione e bonus adeguamento ambienti di lavoro.

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