Il decreto contro le frodi in ambito delle detrazioni fiscali per i lavori sulla casa, ha esteso l’obbligo del visto di conformità in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito anche per gli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.).

Prima del decreti, l’obbligo era previsto solo in ambito bonus 110. Anche qui, sono arrivate novità.

Bonus 110, visto di conformità ad ambio raggio

Prima del decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, approvato dal Governo il 10 novembre 2021, in ambito bonus 110, l’obbligo di acquisire il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, era previsto solo in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura.

Non era richiesto il visto, invece, nel caso di utilizzo del 110% nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Il decreto anti frode, invece, ora ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nell’ipotesi di detrazione fiscale salvo il caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente da contribuente (anche precompilata) o tramite sostituto d’imposta (vedi anche Visto di conformità superbonus 110%, le novità del decreto contro le frodi).

Cessione del credito per altri bonus casa: la novità del visto

Lo stesso decreto anti frode ha esteso l’obbligo di acquisire il visto di conformità in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura nell’ambito di tutti gli altri bonus casa diversi dal 110. Quindi per:

  • bonus ristrutturazione
  • ecobonu ordinario
  • sismabonus ordinario
  • bonus facciate
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

A differenza del 110%, tuttavia, per i predetti bonus non è richiesto il visto in caso di utilizzo nella forma delle detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

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