L’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche nell’ipotesi opzione per la cessione del credito e sconto in fatture nell’ambito degli altri bonus casa diversi dal superbonus 110%, potrebbe non rendere più conveniente l’opzione stessa a fronte di lavori di piccola entità, facendo propendere il contribuente verso la scelta della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Spieghiamo il perché.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

A fronte dei bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.) il legislatore, per le spese 2020 e 2021, ha ammesso la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta, che potrà utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi acquisisce il credito) può ulteriormente cederlo a terzi soggetti oppure utilizzarlo in compensazione.

I bonus casa saranno prorogati fino al 2024 dalla legge di bilancio 2022, così come sarà prorogata anche la possibilità di optare per sconto o cessione.

Anche in ambito bonus 110%, è prevista la possibilità di optare.

Visto di conformità ed asseverazione

La normativa sul superbonus 110%, così come introdotto, prevede che, in caso di opzione per sconto o cessione, occorre acquisire il visto di conformità.

Inoltre, nel caso in cui oggetto dei lavori siano interventi di riqualificazione energetica o antisismici, occorre anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (ciò indipendentemente da se il bonus sia utilizzato come detrazione, sconto o cessione).

Nessun visto e nessuna asseverazione, invece, la normativa richiedeva per gli altri bonus casa diversi dal 110%.

Cosa cambia con il decreto anti frode per la cessione del credito e sconto in fattura

Ora, con l’intento di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali emerse negli ultimi mesi nel campo dei bonus fiscali per i lavori sulla casa, il legislatore ha emanato il decreto – legge n.

157 del 2021, con cui:

  • ha esteso l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese ai lavori, anche nell’ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte di bonus fiscali sulla casa diversi dal 110%
  • inoltre, estende l’obbligo del visto anche laddove si decida di godere del superbonus 110% nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione de redditi (tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta).

Il costo non previsto

L’estensione dell’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese ai lavori, anche nell’ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte di bonus fiscali sulla casa diversi dal 110%, potrebbe avere come conseguenza quella di non rendere più tanto conveniente optare laddove trattasi di lavori che comportano una modica spesa.

Acquisire il visto di conformità e l’asseverazione significa, infatti, sostenere costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati. Il professionista che si chiama per rilasciare il visto ed il tecnico scelto per l’asseverazione richiederanno certamente un compenso per la loro attività. Un esempio pratico ci aiuta a capire.

Esempio

Si suppongano lavori di ristrutturazione per 2.500 euro. I lavori rientrano tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (detrazione 50%). Optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, significherebbe recuperare subito il 50% della spesa, quindi, 1.250 euro.

Tale somma, tuttavia, dovrà essere considerata al netto anche dell’onorario chiesto dai professionisti per il visto e l’asseverazione.

Supponendo un onorario di 250 euro per ciascuno, significa un recupero netto di spesa pari a 750 euro (1.250 – 500).

Laddove, invece, il contribuente propenda verso la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, è vero che dovrà attendere 10 anni per recuperare la spesa (il bonus ristrutturazione si gode in 10 quote annuali di pari importo), ma non subirà la predetta perdita.

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