Abbiamo parlato in precedenti articoli delle cartelle esattoriali di un congiunto defunto che vengono trasferite agli eredi insieme al patrimonio. Abbiamo parlato anche di come evitare di pagare le sanzioni che, appunto, dagli eredi non sono dovute e come evitare di pagare le cartelle esattoriali stesse rinunciando all’eredità. In questo articolo, invece, approfondiremo il tema della possibilità di impugnare la cartella esattoriale ereditata se questa non è stata notificata correttamente.

Sulla notifica delle cartelle esattoriali, infatti, esistono delle regole ben precise che si estendono anche alle cartelle esattoriali da notificare agli eredi.

Innanzitutto, la cartella esattoriale per gli eredi deve essere notificata all’ultimo indirizzo del defunto e deve essere notificata agli eredi impersonalmente. Sulla busta, quindi, non deve essere indicato come destinatario il defunto ma la dizione specifica “Eredi del sig. … “. Se la cartella esattoriale dovesse essere notificata o indirizzata al contribuente deceduto essa può essere considerata nulla e gli eredi non sono tenuti al pagamento.

Se, invece, gli eredi hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate il decesso del congiunto la cartella esattoriale può essere notificata, dopo 30 giorni dalla comunicazione, nei confronti degli eredi stessi, e quindi in modo personale e non impersonale e invece che all’ultimo domicilio del defunto può essere recapitata al domicilio degli eredi.

La regola della notifica impersonale, tra l’altro, è valida soltanto entro 1 anno dal decesso del contribuente: trascorso tale periodo, infatti, la notifica andrà fatta, anche in mancanza di comunicazione della morte del contribuente, direttamente agli eredi presso il loro domicilio e con il loro nome indicato sulla busta della cartella.

Un solo consiglio agli eredi che ricevono una notifica non corretta: è pur vero che la notifica, entro un anno dal decesso, deve avvenire in maniera impersonale agli eredi e all’ultimo domicilio del defunto, ma se così non fosse e gli eredi impugnano la cartella di pagamento per questo motivo, implicitamente ammettono di essere a conoscenza della notifica sanando automaticamente il vizio di forma dell’agente di riscossione.

Il consiglio, quindi, in caso di notifica non corretta (entro un anno dalla mote del congiunto) è quello di non fare nulla e di non impugnare la cartella esattoriale aspettando le mosse successive dell’agente di riscossione. Infatti, se successivamente alla notifica errata l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovesse notificare l’avvio di un pignoramento, di un fermo amministrativo o di un’ipoteca nei confronti degli eredi, questi ultimi potrebbero sollevare la notifica non corretta della cartella e asserire di non averla mai ricevuta. In questo caso sarebbero nel giusto e l’agente di riscossione non potrebbe pretendere nulla da loro.

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