Per evitare i debiti del defunto, come abbiamo spiegato in un articolo precedente, bisogna procedere alla rinuncia dell’eredità. Per coloro che, invece, non rinunciano all’eredità è bene sapere che quando si pagano i debiti del defunto non sono dovute sanzioni e interessi.

Come evitare, però, di pagare una cartella di pagamento del defunto senza, al tempo stesso rinunciare all’eredità?

L’erede può procedere in questo modo: per non pagare la cartella di pagamento di debiti ereditati, si rinuncia all’eredità procedendo, poi, all’annullamento della cartella di pagamento.

Una volta cancellata la cartella di pagamento, però, è possibile revocare la rinuncia all’eredità entrando in possesso dei beni che il defunto ha lasciato.

Sembra un escamotage per evitare il pagamento ma lo spunto è stato offerto da una sentenza della Commisione tributaria Regionale di Milano la numero 2129/12/17.

Partiamo dalle certezze: per non pagare i debiti lasciati dal defunto bisogna rinunciare all’eredità,  un atto che, però, può essere revocato entro 10 anni.

Se l’erede accetta l’eredità del defunto insieme ai lasciti deve accettare anche i debiti che possono essere rappresentati da cartelle di pagamento.

Le soluzioni possibili per l’erede sono o pagare il debito (senza sanzioni) o non pagarlo rinunciando all’eredità.

La precisazione della Commissione Tributaria che offre l’escamotage descritto è che l’erede che rinuncia all’eredità può evitare di pagare la cartella dei debiti anche se non sono ancora trascorsi i 10 anni per revocare la rinuncia. A questo punto, quindi, l’erede può rinunciare all’eredità, con tale rinuncia chiedere l’annullamento della cartella e poi, prima che siano trascorsi 10 anni, chiedere la revoca della rinuncia riaprendo la successione e tornando ad essere erede.

Il principio che riassume quanto detto è il seguente: “nell’ambito di un’iscrizione a ruolo di natura tributaria effettuata nei confronti di un erede, quando costui abbia effettuato una regolare rinuncia all’eredità, è irrilevante il fatto che il potenziale erede potrebbe revocare la propria rinuncia entro lo stesso termine decennale: la cartella di pagamento è comunque nulla, a prescindere dal decorso di tale termine”.

Questo, però, non evita che il Fisco possa, una volta accortosi della revoca della rinuncia all’eredità, notificare una seconda cartella di pagamento.