Sempre più sono gli italiani (Federterme ne conta oltre 3 milioni l’anno) che decidono di effettuare la vacanza o, comunque, brevi soggiorni presso strutture termali.

A fronte del servizio goduto, ad oggi, i cittadini possono contare sulla possibilità di spendere dei bonus introdotti dal nostro legislatore. Stiamo parlando del bonus terme e del bonus vacanze.

Il bonus vacanze

Il bonus vacanze si concretizza in un voucher spendibile per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Spetta alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro ed il suo valore è pari a:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Non è frazionabile e può essere utilizzato da un solo componente della famiglia, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Poteva essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 ed è spendibile fino al 31 dicembre 2021 (salvo eventuali proroghe).

Per l’80% del suo valore è riconosciuto dalla struttura ricettiva nella forma dello sconto diretto in fattura e per il restante 20% è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Il bonus terme

Il bonus terme, si sostanzia in un buono dal valore massimo di 200 euro da utilizzare per il godimento dei servizi termali, inclusi quelli wellness e beauty (sono esclusi i servizi di vitto e alloggio).

Si potrà richiedere, dall’8 novembre 2021, esclusivamente presso le strutture termali che si sono preventivamente accreditate.

Come detto, l’importo massimo del buono, come detto è di 200 euro.

Esempio

Se il servizio termale costa 180 euro il bonus terme applicato sarà di 180 euro, Laddove, invece, ad esempio il servizio costa 450 euro, il buono coprirà solo i primi 200 euro, mentre i restanti 250 euro dovranno essere pagati.

La normativa di riferimento afferma che il bonus terme non può essere speso per servizi che formano oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente. Dunque, ciò significa non cumulabilità con il bonus vacanze se si intende spendere quest’ultimo per lo stesso servizio oggetto del bonus terme.

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