Il bonus prima casa under 36, come specificato dalla stessa normativa, “si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione”. Dunque, non è valido in presenza di un contratto preliminare di vendita.

Ad ogni modo, una volta stipulato il contratto definitivo di compravendita, si potrà presentare domanda di rimborso dell’imposta versata.

Bonus prima casa under 36, cos’è e a chi spetta

Il bonus prima casa under 36, sostanzialmente, consiste in uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di compravendita di ‘prime case’, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Come ottenere il rimborso delle imposte in caso di preliminare

L’agevolazione, spiega l’Agenzia delle entrate, “si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione”.

Il contratto preliminare è soltanto un accordo con il quale le due parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto di compravendita.

La tassazione di quest’ultimo, pertanto, resta invariata; non sarà possibile usufruire del bonus prima casa under 36.

Ad ogni modo, alla stipula del contratto definitivo di compravendita potrà essere presentata la domanda di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo.

Entro quando è possibile presentare la richiesta di rimborso?

Ai sensi dall’articolo 77 del Dpr n. 131/1986, comma 1, il rimborso dell’imposta deve essere richiesto dal contribuente “entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.

Il diritto alla restituzione sorge con la registrazione del contratto definitivo. Il termine dei tre anni, dunque, decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo e non da quella di stipula del preliminare.

 

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