L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus investimenti in beni strumentali. Si tratta di un credito d’imposta per investimenti, appunto, in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

In particolare, la circolare dell’Agenzia delle entrate fornisce delle precisazioni, sotto forma di risposte a quesiti, in merito ad alcuni aspetti del bonus investimenti in beni strumentali. Uno dei quesiti riguarda la validità del bonus nel caso di investimenti realizzati mediante contratti di leasing.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus investimenti in beni strumentali anche in caso di leasing

Il comma 1054 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, per gli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0”, richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria quale modalità di effettuazione dell’investimento; tale riferimento, invece, non compare nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo.

Ci si chiede dunque, se il bonus investimenti in beni strumentali anche se è valido anche per altri tipi di investimenti espressamente previsti dalla normativa acquistati in leasing.

La rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria spiega l’Agenzia delle entrate, “è riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing”.

La stessa Agenzia è quindi dell’Avviso che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055 e successivi della legge di bilancio 2021 sia da imputare a un difetto di “coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere il bonus investimenti in beni strumentali alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

 

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