L’Inps, con la circolare n. 118 del 8 ottobre 2020, fornisce utili informazioni in merito al cosiddetto bonus pescatori da 950 euro.

Di cosa si tratta?

In sostanza, l’articolo 222, comma 8, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto Rilancio), prevede un’indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente, dunque, iscritti all’Inps.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Presentazione della domanda

Per ottenere il Bonus pescatori da 950 euro, sostanzialmente, gli aventi diritto dovranno presentare la relativa domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.

E’ possibile utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 per i pescatori può essere richiesta telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Incompatibilità con altre indennità

La stessa circolare n. 118 del 8 ottobre 2020, inoltre, precisa che la stessa indennità presenta incompatibilità con altre forme di sussidio.

In particolare, la stessa è incompatibile con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati;
  • ape sociale;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi;
  • altre indennità COVID-19 previste dal decreto “Cura Italia” e “Rilancio Italia”;
  • reddito di emergenza.

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