L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 395 del 23 settembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alle indennità di assistenza straordinaria Covid-19 erogate da enti di previdenza e assistenza ai propri iscritti e, in particolare, al trattamento fiscale delle stesse.

Quesito del contribuente

L’istante, un Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza, intende riconoscere un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall’autorità sanitaria competente, la quarantena o l’isolamento domiciliare obbligatorio.

L’Ente, in qualità di sostituto d’imposta, chiede all’amministrazione finanziaria quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle predette indennità che erogherà ai propri iscritti aventi diritto.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi al comma 2 stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Secondo quanto è stato rilevato da alcuni documenti di prassi, nel caso in cui la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.

Quando le erogazioni assistenziali non sono tassabili

La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 ha precisato che le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell’ente previdenziale di appartenenza.

Lo stesso regolamento attuativo dell’Ente, nel Titolo III, rubricato “Attività assistenziali”, indica le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, tra le quali le “Provvidenze straordinarie” previste dal comma 1 dell’articolo 39, ai sensi del quale “agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo”.

Alla luce di quanto detto, l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19″ che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Guide e articoli correlati

Emergenza Covid, ecco le 8 misure di Londra che potremmo avere anche in Italia

Il Covid-19 danneggia i proprietari degli immobili: Confedilizia chiede intervento del Governo

Bonus Covid Extra, oltre al bonus 600 euro spettano altri 500 euro per 3 mesi