Il decreto di agosto, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, fra le tante misure volte ad arginare la crisi di liquidità che è scaturita a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento varate dal Governo, prevede all’articolo 12, l’estensione del bonus 600 euro per i lavoratori dello sport anche per il mese di giugno.

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le associazioni e federazioni sportive nazionali, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il bonus 600 euro, anche in questo caso, non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Come fare domanda

Per richiedere il bonus 600 euro, i lavoratori dello sport di cui all’articolo 12, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, devono presentare alla società Sport e Salute s.p.a. un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e, al contempo, della mancata percezione di altri redditi.

La società Sport e Salute s.p.a., sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e di apposite intese, istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per quanto riguarda i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

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