In un nostro precedente articolo abbiamo visto che tra le possibilità di rimedio all’errato bonifico per godere del superbonus 110% vi è quello della ripetizione del bonifico stesso (vedi Superbonus 110%: cosa fare se si sbaglia il bonifico?).

Ma cosa succede se il bonifico non può essere ripetuto? C’è altra strada percorribile?

Il bonifico parlante nel superbonus 110%

Per rispondere alle domande, brevemente, ricordiamo che per godere del superbonus 110% il pagamento della spesa riferita ai lavori eseguiti deve avvenire con il c.d.

bonifico parlante (ossia quello da cui si evincono la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Questo bonifico è soggetto alla ritenuta d’acconto del’8% di cui di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Ciò, significa, che il beneficiario del pagamento riceverà l’accredito al netto della citata ritenuta.

Come chiarito nella Circolare n. 24/E del 2020, per effettuare il bonifico da superbonus 110% è possibile utilizzare i modelli già predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero del bonus ristrutturazione.

Errato pagamento per il superbonus 110%: la strada per evitare il bonifico bis

Per analogia di disciplina, si possono ritenere applicabili anche al superbonus 110%, i chiarimenti dati con riferimento al bonus ristrutturazione nella Circolare n. 19/E del 2020, in cui è detto che

“la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto”.

Tuttavia, è altresì detto che se non è possibile ripetere il bonifico in modo corretto, la detrazione può, comunque, spettare a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

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