Il superbonus 110% spetta anche per lavori fatti su edifici condominiali. In questo caso, il singolo condomino godrà del beneficio in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

I singoli condomini, ricordiamo, sono tenuti a partecipare alla ripartizione delle spese sostenute per i lavori e tale ripartizione avviene sulla base dei citati criteri.

Superbonus 110%: gli adempimenti dell’amministratore condominiale

Tutti gli adempimenti per godere del superbonus 110% per i lavori fatti sul condominio (incluso il bonifico alla ditta esecutrice dei lavori) sono effettuati dall’amministratore di condominio (o dal soggetto incaricato, in caso di condominio per il quale non è previsto obbligo di nomina dell’amministratore).

L’amministratore stesso rilascia poi al singolo condomino la dovuta attestazione da cui si evince la quota parte su cui questi potrà godere del beneficio.

Superbonus 110% del condominio: i tempi per il versamento della quota di spesa

I lavori devono, comunque, essere preliminarmente approvati dall’assemblea condominiale, ed il singolo condomino è tenuto poi a versare la propria quota di partecipazione alla spese se vorrà godere dello sgravio fiscale.

Ma entro quando va versata tale quota di partecipazione?

A tal proposito si stabilisce che il versamento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta in cui l’amministratore di condominio ha eseguito il bonifico all’impresa che ha effettuato gli interventi (Circolare n. 19/E del 2020 a proposito del bonus ristrutturazione).

Esempio

Se il bonifico è stato fatto nel 2020, il singolo condomino, se vuole godere del superbonus 110% per la sua quota, deve versare la propria parte di spesa entro il termine di presentazione del Modello Redditi/2021.

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