Tra le condizioni necessarie per godere del superbonus 110% è prevista quella secondo cui il pagamento delle spese, salvo il caso dello sconto in fattura, sia fatto con bonifico (bancario o postale o presso altri istituti autorizzati a fornire servizi di pagamento) c.d. parlante, ossia bonifico dal quale risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tal fine possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Circolare n. 24/E del 2020).

La ritenuta d’acconto sul bonifico del superbonus 110%

Su questi bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento, applicano, all’atto dell’accredito, la ritenuta d’acconto dell’8% di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 (quindi, il destinatario del bonifico, vale a dire l’impresa che ha eseguito i lavori, riceve l’accredito al netto della predetta ritenuta).

Potrebbe, tuttavia, accadere che il bonifico venga compilato in maniera errata e che ciò vada a pregiudicare il rispetto dell’obbligo della banca, posta o dell’istituto di pagamento di operare la citata ritenuta.

In questo caso, come chiarito nelle FAQ presenti sul nuovo portale superbonus 110% della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il predetto errore precluderà anche la possibilità di godere del superbonus stesso salvo che si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la ritenuta.

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