Per l’auto disabili non c’è solo esenzione dal bollo auto ma anche dalla tassa per il passaggio di proprietà.

Bollo auto disabili: i requisiti per l’esenzione

Per l’auto disabili (veicoli posseduti da soggetti affetti da handicap) c’è esenzione dal bollo auto. Tuttavia, l’agevolazione spetta esclusivamente per veicoli aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’esenzione bollo è da chiedersi alla Regione competente ed è permanente, nel senso che sussiste fino a quando saranno presenti i requisiti (quindi, la richiesta di esenzione bollo auto disabili non deve essere fatta ogni anno).

Il beneficio spetta sia se l’auto è intestata al disabile stesso sia se intestata al familiare di cui questi è fiscalmente a carico. Inoltre compete con riferimento ad un solo veicolo.

Il superbollo per l’auto del disabile

Oltre al bollo, il veicolo del disabile è esente anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico) dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. Si tratta degli stessi veicoli ammessi all’esenzione bollo di cui al paragrafo precedente.

Non spetta per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio scatta non solo per la prima iscrizione al PRA riferita ad un veicolo nuovo ma anche per i passaggi di proprietà riferiti a veicoli usati. L’esenzione non è automatica. Infatti, per averla occorre farne apposita richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Come per il bollo, anche in tal caso, l’esenzione la si ha sia se il veicolo è intestato al disabile stesso sia laddove intestato al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico (ad esempio il genitore).

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